Congedo di paternità anche nel pubblico impiego

Ad oggi, il congedo obbligatorio di paternità erogato dall’Inps non spetta ai dipendenti pubblici.

Tuttavia lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2019/1158 ,volta a favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare dei genitori, prevede che il congedo di paternità di 10 giorni obbligatori potrà essere fruito anche dai dipendenti pubblici, e spetterà anche nei primi 2 mesi precedenti la data presunta del parto (invece attualmente è possibile fruirne solo nei cinque mesi successivi alla nascita).

Con l’ultima Legge di Bilancio, infatti, i giorni di congedo di paternità erano riservati ai soli dipendenti privati: perché il diritto venisse esteso anche agli impiegati pubblici, sarebbero dovute intervenire delle norme da parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione. Tuttavia le norme di armonizzazione ancora non sono state emanate e, per questo motivo, si è scelta la via dell’attuazione del recepimento delle normative comunitarie, attraverso il succitato schema di decreto legislativo.

Dunque, secondo lo schema in preparazione, il congedo sarà così disciplinato:

  • sarà fruibile nei 5 mesi successivi al parto (come anche da normativa attuale);
  • sarà anche fruibile nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
  • sarà fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio;
  • in caso di parto plurimo, i giorni di congedo saranno 20;
  • viene eliminata la facoltà di scambiare un ulteriore giorno di congedo facoltativo con il congedo
  • obbligatorio della madre (facoltà che consentiva di raggiungere 11 giorni di congedo);
  • i genitori potranno usufruire del congedo parentale per i bambini fino a 12 anni di età, anche affidatari e adottivi, alzando così il limite, inizialmente fissato a 6 anni;
  • i 10 giorni di congedo saranno indennizzati dall’Inps al 100% della retribuzione;
  • per fruirne, sarà necessario dare comunicazione al datore di lavoro con 15 giorni di preavviso;
  • qualora venga richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso verrà calcolato prendendo come riferimento la data presunta del parto.

Direttiva UE 2019/1158

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