UTILIZZO DELLE FERIE a seguito del DECRETO “CURA ITALIA”

A seguito dell’emanazione del nuovo DPCM che ha esteso i provvedimenti della c.d. “zona rossa” a tutta la penisola, specifichiamo quanto segue:

  • Ove possibile le aziende e gli enti devo favorire periodi di ferie e congedo ai propri dipendenti;
  • Se è necessaria la prestazione lavorativa, va favorita in prima battuta la prestazione tramite smartworking (lavoro agile);
  • Se la prestazione lavorativa deve essere effettuata sul luogo di lavoro, il dipendente deve munirsi di autocertificazione da mostrare agli eventuali posti di blocco; è consigliato che il dipendente porti con se qualcosa che certifichi, su carta intestata dell’azienda, le motivazioni per le quali il dipendente deve essere fisicamente presente. In caso di posto di blocco e successivo controllo, è dovere del dipendente avere con sè l’autocertificazione per la prova della necessità dello spostamento al luogo di lavoro. Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci, è previsto l’arresto fino a 3 mesi e la denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.

In particolare per lo smarrimento delle ferie maturate nell’anno 2020 non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 87, comma 3, del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”). È quanto ha chiarito l’Ispettorato per la Funzione pubblica con la Nota n. 27465/2020, in risposta alla segnalazione di un’Organizzazione sindacale che ha ritenuto illegittimo l’operato di un Ente Locale.

In particolare, il comma 3 dell’art. 87 del Dl. n. 18/2020 ha previsto che, “qualora non sia possibile ricorrere al ‘lavoro agile’, le Amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di atri analoghi istituti, nel rispetto della Contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le Amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”.

Proprio con riferimento alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di far fruire ai propri dipendenti le “ferie pregresse”, una questione fin da subito oggetto di dibattito ha riguardato la ricomprensione o meno in questo ambito anche delle ferie già maturate nell’anno 2020. .

L’Ispettorato, al fine di fare chiarezza sul punto, ha precisato che la corretta applicazione dell’art. 87, comma 3, del Decreto “Cura Italia”, è rintracciabile all’interno della Circolare esplicativa n. 2/2020. Nel dettaglio, in merito agli strumenti individuati dalla norma a cui le Amministrazioni possono fare ricorso, viene precisato che, “con riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla Contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogative datoriali”, specificando altresì che, “oltre alle ferie del 2018 o precedenti – la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite”. Ciò posto, sostengono gli Ispettori, le ferie relative all’anno 2020 non rientrano nelle ipotesi di congedo previste dall’art. 87, comma 3, del Decreto “Cura Italia”.

Dott.ssa Giulia Ulivi
Consulente del Lavoro

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