Visite fiscali all’INPS: le prime istruzioni

Nuove visite fiscali PPAA

Dall’1 settembre 2017 la competenza per le visite fiscali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia passa all’INPS e l’Istituto, in attesa della pubblicazione dei previsti decreti ministeriali e della circolare esplicativa, ha fornito, con messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, le prime indicazioni operative per poter garantire l’attuazione tempestiva della norma.

L’INPS include nelle categorie interessate dalla novità legislativa:

  • ex art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300” ( dove la norma di cui sopra recita “le Regioni, le Province”, si intendono anche tutte le Regioni e Province a statuto speciale, non esclusa la Regione siciliana);
  • ex art. 7, comma 1 del D.L. n. 179/2012, i “dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, ove per tali dipendenti si intendono, ex art. 3 del medesimo D.Lgs.:
    • Personale della carriera prefettizia;
    • Personale della carriera diplomatica;
    • Magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali;
    • Avvocati e Procuratori dello Stato;
    • Docenti e ricercatori universitari;
    • Personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
    • Personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Le nuove disposizioni non si applicano, invece, al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” ed agli enti pubblici economici, enti morali, aziende speciali.

Dal 1° settembre 2017, la richiesta di visita medica di controllo potrà essere effettuata da parte delle PPAA tramite Portale o potranno essere disposte d’ufficio dall’Istituto.

Da notare che, in caso di assenza al domicilio a seguito di visita disposta d’ufficio, il lavoratore sarà invitato a visita ambulatoriale così come avviene per i lavoratori del settore privato.

Nel corso della visita ambulatoriale sarà valutata l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.

Ricorda, inoltre, l’INPS che il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio, ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale, dal canto suo, dovrà avvisare l’Istituto.

La comunicazione di eventuali assenze per esami specialistici dei propri lavoratori in malattia dovrà essere effettuata da parte delle PPAA con le stesse modalità attualmente in uso per le comunicazioni, da parte dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, dei cambi di reperibilità.

RICHIEDICI INFORMAZIONI

La prima consulenza è sempre gratuita

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti

Consulenza del lavoro
3 Ottobre 2022
Consulenza del lavoro Consulenza giuridica Lo sai che? Pubblica Amministrazione
29 Aprile 2022
Consulenza del lavoro
25 Gennaio 2022
Consulenza del lavoro
3 Dicembre 2021
Consulenza del lavoro
27 Ottobre 2021
Consulenza del lavoro
6 Ottobre 2021