IL BADGE È L’UNICO MEZZO PER ACCERTARE LA PRESENZA IN UFFICIO DEL DIPENDENTE

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti Sardegna, con sentenza n. 114/2017, ha condannato un ufficiale del corpo della Polizia municipale il quale si era reiteratamente assentato dal luogo di lavoro senza ragioni giustificative, ad un risarcimento, in favore dell’Erario e, segnatamente, del Comune, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali ed alle spese del giudizio, affermando che il badge è l’unico mezzo per accertare la presenza in ufficio del dipendente.

Infatti, nel caso di specie, la dimostrazione del comportamento illecito è stata fondata sull’analisi delle registrazioni elettroniche di ingresso e di uscita dagli uffici comunali, dalle quali era emerso che il soggetto utilizzava il “badge” per registrare gli accessi con modalità disordinate (spesso risultava la traccia elettronica del solo ingresso ovvero della sola uscita) e, in numerosi casi, la sua presenza non risultava registrata.

Incrociando le presenze in servizio ed il debito orario previsto dal contratto di lavoro, è stato accertato un debito per un numero elevato di giorni lavorativi per cui è stato attivato un procedimento disciplinare per contestare l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro.

Nel corso del procedimento disciplinare è stato, inoltre, accertato che il sistema di rilevazione elettronica delle presenze aveva funzionato correttamente per tutto il periodo oggetto della contestazione.

Il lavoratore si è difeso sostenendo che la mancata timbratura del badge non poteva essere considerata prova decisiva, posto che, anche quando non risultava la registrazione, era stata comunque appurata la sua presenza in ufficio e, inoltre, spesso lui aveva svolto l’attività fuori dalla sede di lavoro ma a distanza di anni era gravoso ricostruire ogni singolo episodio giornaliero.

La Corte dei Conti ha però ricordato che l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del personale con qualifica dirigenziale, e che l’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatici ed obiettivi, come disposto dalle vigenti normative in materia.

Inoltre, tutte le assenze devono essere autorizzate e, se del caso, recuperate successivamente, secondo le modalità definite dal Dirigente, il quale diviene responsabile dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente.

Le eventuali violazioni dei dirigenti responsabili e del personale dipendente, conseguenti a dolo o colpa grave, che comportano una mancata prestazione, con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e contabile.

In conclusione, per la Corte dei Conti, dalle norme e dalla giurisprudenza, consegue che il cartellino segnatempo (c.d. badge) costituisce l’unico “mezzo” per accertare la presenza in ufficio del dipendente, e che tutti i vari casi in cui sia dato assentarsi sono compiutamente ed analiticamente normati e sono giustificati solo alla presenza di predeterminate esigenze subordinate ad autorizzazione che devono essere, in ogni caso, oggettivamente rilevabili attraverso i sistemi automatizzati.

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