POSSIBILE L’ AFFIDAMENTO DIRETTO A PRESCINDERE DAL CONFRONTO DEI PREVENTIVI

Il TAR Molise, con sentenza n. 833/2018, si è pronunciato in merito ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, da parte di un Comune e per la durata di un anno, di un servizio di “igiene urbana, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti in discarica, autista scuolabus” mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da quattro operatori economici.

Posto che l’affidamento era inferiore ai 40mila euro, l’Amministrazione, nell’atto conclusivo della procedura, aveva evidenziato che non era stato possibile ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.) poiché, a suo dire, tali strumenti presentavano “difficoltà nella comparazione dei prezzi e nella tipologia di servizi offerti rispetto a quelli necessari”.

Inoltre, per giustificare il ricorso alla procedura semplificata, la stessa affermava la necessità di ricorrervi per “garantire il celere affidamento del servizio”, in ragione del fatto che lo stesso fosse “teso alla salvaguardia dell’igiene pubblica”.

In definitiva, quindi, il Comune aveva aggiudicato l’affidamento del servizio ad una ditta tramite l’applicazione del criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Una ditta, tuttavia, ha lamentato non essere stata invitata – essendo un operatore economico di rilievo nel precipuo comparto dei servizi rifiuti, verde e ambiente – dolendosi, altresì, del fatto che non fosse stata espletata una regolare gara di appalto aperta al più ampio confronto di offerte, in asserito contrasto coi principi del favor partecipationis, della libera concorrenza, dell’economicità e della trasparenza.

Il TAR Molise, nella citata sentenza evidenzia che l’art. 36, comma 2, lett a), del Codice dei contratti pubblici permette alle stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40mila euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Quindi nel caso di affidamento sotto i 40mila euro le stazioni appaltanti possono fare a meno anche del confronto di offerte, mentre la procedura negoziata previa consultazione è richiesta per gli importi tra i 40mila e i 150mila euro (lett.b).

Le Linee-guida ANAC n. 4 del 7 aprile 2018, sugli appalti sotto la soglia comunitaria – evidenzia il TAR – non aggiungono molto al dettato di legge, indicando specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, oltre che, più in generale, dell’attuazione dei principi generali in materia di procedure a evidenza pubblica e prendendo in considerazione la situazione del soggetto già invitato, ma che non aveva ottenuto un precedente affidamento.

Per di più, come chiarito dal parere 12.2.2018 n. 361 del Consiglio di Stato, le Linee-guida ANAC sulle procedure sotto-soglia non hanno carattere vincolante, essendo un atto amministrativo generale che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà alle stesse modo di discostarsi dagli indirizzi medesimi.

Da quanto sopra ne consegue che, nel caso di specie di un affidamento diretto di servizi, stante l’importo-base inferiore ai 40mila euro, il Comune avrebbe persino potuto prescindere dal confronto di offerte.

Per il Tribunale, “Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista nell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici che impone invece una specifica motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all’unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata motivazione”.

L’affidamento è, quindi, legittimo.

RICHIEDICI INFORMAZIONI

La prima consulenza è sempre gratuita

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti

Consulenza del lavoro Consulenza giuridica Lo sai che? Pubblica Amministrazione
29 Aprile 2022
Consulenza giuridica
17 Marzo 2022
Consulenza del lavoro Lo sai che? Pubblica Amministrazione
8 Settembre 2021
Consulenza giuridica
26 Luglio 2021
Consulenza del lavoro Consulenza giuridica Lo sai che? Pubblica Amministrazione
20 Luglio 2021
Consulenza del lavoro Consulenza giuridica Lo sai che?
6 Luglio 2021