ATTESTAZIONE DI PRESENZA IN CASO DI INCAPACITA’ LAVORATIVA – LO SAI CHE?

Lo sai che l’Aran si è pronunciata sull’attestazione di presenza di cui all’art. 35, comma 12, del nuovo CCNL?

Lo sai cosa ha previsto e come va trasmessa?

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Comments
  • Marco Di Pierro ha detto:

    Secondo l’Aran per giustificare l’assenza servirebbe una attestazione di presenza “recante anche indicazione di conseguente incapacità lavorativa” (la parte virgolettata è una aggiunta Aran che non compare nel testo del CCNL, che richiede solo una attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo di struttura privata o pubblica.). Quindi secondo l’Aran non basterebbe, come invece prevede il contratto, l’attestato di presenza, ci vuole ‘’l’aggiuntina’’, una specie di ‘’certificatino medico’’.
    Ovviamente un “attestato di presenza” che può rilasciare anche il personale amministrativo (leggi segretaria/o di una struttura pubblica o privata) è un attestato di tipo amministrativo e non medico e quindi non può contenere riferimenti a stati di salute, come pretenderebbe l’incongruo parere dell’ARAN. Quindi chiedere al dipendente una certificazione non prevista dal contratto e che per il dipendente è praticamente impossibile ottenere, vuol dire ledere il fondamentale diritto alla salute costituzionalmente tutelato. Per terminare ricordo che la presentazione del solo attestato di presenza rilasciato da struttura pubblica o privata per giustificare le assenze per visite, accertamenti e terapie è previsto dal T.U. sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001 art. 55 septies), che contiene norme imperative e non derogabili dai CCNL.

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