DDL CONCRETEZZA: SI POSSONO CONTROLLARE I LAVORATORI CON TELECAMERE E BIOMETRIA?

In data 13 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.

Il testo – come si legge nel comunicato stampa – ha l’obiettivo di individuare soluzioni per garantire l’efficienza della Pubblica Amministrazione, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi forniti.

In particolare, è stata prevista l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del “Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa”, con il compito di procedere alle rilevazioni dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di funzionamento delle P.A. e della individuazione di eventuali misure correttive.

Inoltre sono state previste assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie e degli Enti pubblici non economici, per una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.

Allo stato attuale sembrerebbe, da indiscrezioni, che i primi due articoli del testo del DDL siano relativi ai controlli dei lavoratori e prevedano non solo l’istituzione del citato “Nucleo” che dovrebbe effettuare sopralluoghi e visite, ma anche specifiche misure per il contrasto dell’assenteismo.

La lotta all’assenteismo, più nello specifico dovrebbe prevedere l’introduzione di sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza dei lavoratori.

Premesso che il testo dovrà essere sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali, si evidenzia che alla luce delle norme attualmente in vigore, sia nazionali che sovranazionali, e dei provvedimenti del Garante, non è possibile effettuare tali tipologie di controllo nei confronti dei lavoratori.

In effetti, l’art. 4 della Legge n. 300/1970, prevede che si possano utilizzare impianti audiovisivi ed altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e stabilisce apposita procedura che prevede un previo accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

E’ pur vero che il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che non sussiste la necessità di autorizzazione ed accordo per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze ma devono sempre sussistere le sopracitate ragioni organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, in quanto vige sempre il divieto del mero controllo a distanza dei lavoratori.

Per quanto concerne, invece, l’utilizzo della biometria, si rappresenta che, in passato, il Garante è intervenuto più volte sostenendo che non è ammissibile rilevare le presenze dei lavoratori con l’utilizzo di dati biometrici perché il trattamento dei dati biometrici nel caso di specie non è conforme ai principi di necessità e proporzionalità del Codice Privacy (vedi provvedimenti del 21.7.2005, del 2.10. 2008, del 12.6.2009, del 15.10.2009, del 29.10.2009, del 17.11.2010 e n. 261 del 30.5.2013) – e, con la piena applicabilità del Regolamento UE 2016/679, non è conforme al principio di minimizzazione dei dati – in quanto “esistono modalità alternative per accertare con rigore l’identità dei dipendenti, ma meno problematiche per la dignità degli stessi”.

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