ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE: ATTENZIONE AI CED!!!

Dallo scorso 15 febbraio sono state inasprite le pene per l’esercizio abusivo della professione, grazie alla sostituzione dell’art. 348 c.p. ad opera dell’art. 12 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018.

Si coglie, quindi, l’occasione per rammentare che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro, giusto art. 1 della Legge n. 12/1979.

Possono, tuttavia, curare tali adempimenti anche gli iscritti negli Albi degli Avvocati e Procuratori legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali, previa comunicazione preventiva agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in questione.

Quindi, attualmente, chiunque eserciti abusivamente la professione di Consulente del Lavoro è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che hanno permesso la commissione del reato e, qualora il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, anche la trasmissione della sentenza al competente Ordine, Albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Nel caso di specie è riconosciuto unanimemente da dottrina e giurisprudenza che il soggetto passivo sia lo Stato, tuttavia si tende ad ammettere anche la costituzione di parte civile dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per eventuali danni morali ed economici subiti.

Per quanto concerne la configurazione del reato, per giurisprudenza si ritiene sufficiente lo svolgimento di un singolo atto professionale, mentre nel caso di pluralità di atti svolti in esecuzione del medesimo disegno criminoso si configurerebbe un reato continuato.

Inoltre, viola l’art. 348 c.p. colui che non possiede il titolo necessario o non abbia mai conseguito l’abilitazione necessaria ed anche il Consulente abilitato che però non si sia iscritto all’Albo professionale, o sia decaduto o, ancora, sia stato sospeso o interdetto dall’esercizio.

Da notare che l’art. 348 c.p., così come è applicabile all’esercizio della professione in forme associate o societarie, è applicabile anche alle attività dei centri di elaborazione dati.

In merito alle attività dei CED è d’obbligo evidenziare che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 17/2013, ha richiamato la sua nota n. 7857 del 29 aprile 2010 ribadendo come tutti gli adempimenti lavoristici, anche se previsti da ulteriori discipline dettate in materia ed anche se riferiti a meri adempimenti accessori – quali le nuove modalità di trasmissione dei dati contributivi in forma aggregata – devono essere sistematicamente interpretati alla luce dell’art. 1, commi 1 e 4. della Legge n. 12/1979.

Quindi anche la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale non può che essere effettuata esclusivamente da coloro che hanno titolo a “validare” la correttezza ed autenticità dei dati, ovvero dai soggetti qualificati di cui all’art. 1, comma 1, della citata legge.

Alla luce di tali considerazioni, sembra evidente che i CED possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie.

Come chiarito, inoltre, nella lettera circolare del 23 ottobre 2007 dello stesso Ministero, rientrano nella esclusiva sfera di competenza del professionista tutte le attività necessariamente prodromiche di carattere valutativo implicanti precise cognizioni lavoristico-previdenziali, quali l’individuazione del contratto collettivo applicabile e l’inquadramento del lavoratore, nonché l’individuazione delle procedure di calcolo per l’applicazione degli istituti, lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute previdenziali e fiscali sull’imponibile.

Di conseguenza le operazioni svolte dai CED devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo.

Importante è, infine, in questo contesto il comma 3 dell’art. 348 c.p. per cui si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato stesso.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno ricordare agli Enti Locali che la consulenza del lavoro può essere affidata solo ai Consulenti del Lavoro ed agli altri professioni indicati nella Legge n. 12/79, così come, peraltro, ricordato anche dall’ANCI : questa è l’unica alternativa legale possibile allo svolgimento del servizio al proprio interno.

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