SICUREZZA DELLA POLIZIA LOCALE
La Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro si è pronunciata, con la risposta all’interpello n. 3/2018, in merito ad un quesito relativo alla sicurezza della Polizia Locale che svolge servizi di vigilanza in alcuni campi nomadi.
Nel caso di specie la questione è delicata in quanto in tali luoghi si verificano, in maniera costante, roghi che oltre all’allarme di inquinamento ambientale ed al danno alla salute cagionato nei confronti dei cittadini, preoccupano tutti i reparti di Polizia Locale coinvolti in quanto rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattuglia.
In merito la Commissione ha confermato che il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l’attività comporti – ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 65/1986 – lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
Tuttavia per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II del medesimo Testo Unico, i “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro“.
Ma poiché la Commissione si deve esprimere su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non può pronunciarsi in ordine all’adeguatezza di specifici documenti (nel caso di specie era stato allegato il DVR della Polizia Municipale di Vibo Valentia) tuttavia ha ritenuto opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.
In definitiva, per la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonostante i campi nomadi non siano luoghi di lavoro ai sensi del Testo Unico n. 81/2008, vanno comunque verificati i rischi cui sono sottoposti gli appartenenti alla Polizia Locale che ivi svolgono servizi di vigilanza.