I PRIMI ORIENTAMENTI DELL’ARAN SUI PERMESSI ORARI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
In data 15 giugno 2018 l’ARAN ha fornito i primi orientamenti applicati sui nuovi permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 32 del CCNL Funzioni centrali.
Dato però il tenore del testo nel contratto Funzioni Locali e Sanità si possono ritenere tali orientamenti validi anche in questi ultimi ambiti.
Innanzitutto è da evidenziare che in tutti e tre i CCNL è previsto che le 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari non sono fruibili per frazione di ora (in realtà il CCNL Funzioni Locali parla di “frazione inferiore ad una sola ora” ma si ritiene che il concetto sia lo stesso).
In merito l’Agenzia ha chiarito che la previsione è finalizzata ad evitare un’eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.
Tuttavia, coerentemente con tale finalità, viene ritenuto che l’espressione “non sono fruibili per frazione di ora” possa essere interpretata nel senso che i permessi in questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora per cui il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un’intera ora), mentre si ammette l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta, due ore e venti ecc.).
Altra questione spinosa è la non cumulabilità di tali permessi nella stessa giornata con altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.
L’Aran evidenzia, innanzitutto, che tale clausola consente certamente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un’altra ora) in quanto il limite ivi previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, non riguarda anche altri permessi della medesima tipologia.
Ad ogni modo l’Agenzia è dell’avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse per cui, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, viene ritenuto possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari – ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio – anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell’art. 33 della Legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.