Consulenza del Lavoro: Anci chiarisce le regole
L’Anci si rivolge ai Comuni con indicazioni precise: la consulenza del lavoro può essere affidata solo ai consulenti del lavoro e agli altri professioni indicati nella legge n. 12/79.
La consulenza del lavoro con i relativi adempimenti è un tema che ha sempre generato confusione. La giurisprudenza e gli istituti previdenziali sono intervenuti più volte sulla materia per chiarirne i confini, come nel caso della sentenza di Cassazione n. 9725 del 2013 o quella del Consiglio di Stato n. 103 del 2015.
Chi può svolgere adempimenti in tema di lavoro
Dopo il moltiplicarsi di ricorsi contro la Pubblica Amministrazione per affidamenti illegittimi in materia di consulenza del lavoro ed elaborazione cedolini paga, l’Anci ha deciso di intervenire dando agli Enti le indicazioni da seguire in caso di affidamento all’esterno del servizio, al fine di evitare contenziosi e i conseguenti oneri risarcitori.
Gli adempimenti in tema di lavoro possono essere svolti o direttamente dal datore di lavoro o dai soggetti individuati dall’articolo 1 della legge n. 12/79: consulenti del lavoro, dottori commercialisti e ragionieri, avvocati e procuratori legali.
Gli Enti hanno quindi solo due le possibilità: svolgere il servizio all’interno o affidarsi a uno dei professionisti abilitati.
I consulenti interni non danno alle aziende la qualifica di professionisti abilitati
Le società commerciali, le aziende di software e i cosiddetti CED possono svolgere esclusivamente il calcolo e la stampa del cedolino e solo se hanno al loro interno un Consulente del lavoro. Infatti la presenza interna del consulente del lavoro, prevista dalla stessa legge n.12/79, non dà la qualifica di professionista abilitato, ma è solo a garanzia del buon esito dell’elaborazione.
Non è un caso infatti che i consulenti del Lavoro e gli altri professionisti abilitati accedono agli istituti previdenziali con proprie credenziali. Credenziali che l’Inps e gli altri istituti non concedono ai CED e alle società commerciali, che quindi utilizzano impropriamente le credenziali dell’Ente stesso o addirittura quelle di altri professionisti abilitati che prestano le proprie credenziali senza supervisionare il lavoro. Una violazione della legge in entrambi i casi.
Restrizioni a tutela dell’Ente e del dipendente
La consulenza del lavoro è dunque oggetto di una riserva esclusiva di legge, ma l’aspetto che spesso non viene esplicitato è che tale riserva è fatta a tutela dell’Ente e del dipendente. I professionisti abilitati rispondono personalmente e patrimonialmente degli eventuali danni causati; tutela che viene meno quanto ci si affida a soggetti che svolgono illegittimamente l’attività.
Le controversie a proposito delle Unioni dei Comuni
Gli Enti locali che svolgono il servizio di gestione del personale in associazione o tramite Unione dei Comuni possono incorrere nello stesso problema.
Considerato, come abbiamo già ripetuto, che le uniche possibilità sono svolgere il servizio direttamente come datore di lavoro o tramite i professionisti individuati; a meno che non ci sia un trasferimento di personale in capo all’Unione, l’Ente capofila del servizio o l’Unione svolgerebbero servizi in materia di lavoro senza essere datori.
Si configura quindi ipotesi di illegittimità del servizio che non viene sanata dall’indicazione del servizio personale come materia associabile o delegabile alle Unioni dei Comuni perché anche queste ipotesi vanno perseguite nel rispetto delle norme in materia se non si vuol correre il rischio che si configuri il reato di esercizio abusivo della professione.