Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.

PROVVEDIMENTO

COSA PREVEDE?

PER CHI?

Congedi per Genitori

  • A decorrere dal 5 marzo è riconosciuto il diritto al uno specifico congedo di 15 giorni (intero o frazionato) per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione (o della retribuzione convenzionale per gli autonomi) per assistere figli fino a 12 anni di età
  • Per chi ha figli fra i 12 e i 16 anni è concessa l’astensione dal lavoro per tutto il periodo di sospensione, senza indennità né contribuzione figurativa, ma con un divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto
  • Possono essere goduti alternativamente da tutti e due i genitori fino a un massimo di 15 giorni, ma questo solo nel caso in cui nel nucleo familiare non vi sia uno dei due genitori che sia disoccupato, non lavori, o sia percettore di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
  • Se un genitore lavoratore stava già godendo all’inizio del periodo di sospensione per COVID-19 un periodo di congedo, esso si trasforma automaticamente in congedo COVID-19 con diritto all’indennità sopradescritta, e al termine della sospensione potrà continuare a decorrere come congedo parentale.
  • non rientrano nel computo dei congedi parentali
  • I limiti di età sopra riportati non si applicano ai genitori disabili gravi
  • Le suddette disposizioni sono valide anche per i genitori affidatari

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO  E AUTONOMI

Bonus baby sitting

 In alternativa a quanto al precedente paragrafo, è previsto un bonus baby sitting, per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione, di massimo 600 € da erogare mediante il libretto di famiglia (art. 54bis l. 24/04/2017 n. 50).
È riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le domande e le modalità di erogazione sono stabilite dall’INPS.

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO  E AUTONOMI

Permessi Legge 104/1992

Sono stabiliti 12 giorni di “permessi legge 104” da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (12+6 giornate già previste per i 2 mesi)

Fino al 30 aprile i beneficiari dei permessi 104/92 hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità “smart working” salvo che questo sia compatibile con la mansione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa è data una priorità nell’accoglimento delle domande di “smart working”.

LAVORATORI DIPENDENTI

Quarantena per i lavoratori dipendenti

  • Per i dipendenti che sono in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è previsto che dal punto di vista del rapporto di lavoro per i giorni di assenza l’intero periodo sia considerato “malattia” (neutra riguardo al periodo di comporto), per il quale il medico curante emette un certificato: tutto ciò vale anche per i certificati emessi prima dell’entrata in vigore di questo decreto.
  • fino al 30 aprile, per i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione di disabilità grave o di condizioni di rischio da immunodepressione o da patologie oncologiche, o che stiano svolgendo terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dalle strutture sanitarie è trattato al pari del ricovero ospedaliero

LAVORATORI DIPENDENTI

 

Dott.ssa Giulia Ulivi
Consulente del Lavoro

 

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