Assegno unico universale
L’Assegno unico universale è un beneficio economico erogato mensilmente alle famiglie con figli a carico, per importi variabili a seconda della composizione del nucleo familiare e dell’ISEE (in assenza di ISEE, sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente). La misura, che va da 25 € a 175 € a figlio, sostituisce le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità (con la sola eccezione del bonus nido) e, in caso di nuovi nati, spetta a decorrere dal 7 mese di gravidanza.
A CHI SPETTA?
L’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari (compresi i lavoratori autonomi):
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 000 € annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale (salvo nel caso di affidamento esclusivo).
REQUISITI?
Per accedere all’assegno, il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del sussidio:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
COME SI CALCOLA?
Importi:
ISEE | 1° Figlio < 18 anni | 1° Figlio 18 a 21 anni | 2° Figlio < 18 anni | 2° Figlio 18 a 21 anni |
< 15.000 | 175 € | 85 € | 175 € | 85 € |
15.000 – 40.000 | l’importo si riduce da
175 € fino 50 € |
l’importo si riduce da
85 € fino 25 € |
l’importo si riduce da
175 € fino 50 € |
l’importo si riduce da
85 € fino 25 € |
> 40.000 | 50 € | 25 € | 50 € | 25 € |
Maggiorazioni:
ISEE |
Dal 3° Figlio |
4° o + Figli |
Figlio Disabile < 18 anni |
Figlio Disabile 18 a 21
anni |
Figlio Disabile > 21 anni |
Madre < 21 anni |
Genitori titolari reddito lavoro
dipendente |
< 15.000 |
+ 85 € |
+ 100 € |
+ 105 € se non autosufficiente
+ 95 € per disabilità grave + 85 € per disabilità media |
+ 50 € |
+ 85 € |
+ 20 € |
+ 30 € |
15.000 – 40.000 |
+ l’importo si riduce 85 € fino a 15 € |
+ 100 € |
+ 105 € se non autosufficiente
+ 95 € per disabilità grave + 85 € per disabilità media |
+ 50 € |
+
l’importo si riduce 85 € fino a 25 € |
+ 20 € |
+ l’importo si riduce 30€ fino a 0 € |
> 40.000 |
+ 15 € |
+ 100 € |
+ 105 € se non autosufficiente
+ 95 € per disabilità grave + 85 € per disabilità media |
+ 50 € |
+ 25 € |
+ 20 € |
+ 0 € |
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA?
Inoltre, viene garantita una maggiorazione transitoria dell’importo dell’assegno unico per i primi 3 anni, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività. Per avere diritto a questa maggiorazione i soggetti dovranno rispettare le seguiti caratteristiche:
- valore dell’ISEE < 000 €
- aver percepito, nel 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori
COME DI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo tra mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo (è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione).
La modalità di presentazione saranno in forma telematica sul sito INPS o attraverso i patronati.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA?
La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, al genitore affidatario. I figli maggiorenni possono presentare autonomamente la domanda e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
PAGAMENTO DELL’ASSEGNO UNICO?
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN comunicato in sede di domando o mediante bonifico domiciliato.
ABROGAZIONI?
L’introduzione dell’assegno unico e universale è correlata all’abrogazione delle seguenti misure economiche e fiscali:
1° gennaio 2022 | Premio alla nascita o all’adozione del minore
Bonus Natalità |
1° marzo 2022 |
Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
Assegni familiari per nuclei familiari con figli Detrazioni per carichi di famiglia per i nuclei per cui è previsto l’assegno unico (rimane in vigore per tutti i nuclei esclusi dall’assegno unico) |
A seguito di modifica in fase di approvazione del decreto, è stato posticipato l’inizio della percezione dell’assegno unico a decorrere dal 1° marzo.
Pertanto nei mesi di gennaio e febbraio sarà possibile ricevere gli ANF come in precedenza.