IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE NELLA PA
Il contratto di prestazione occasionale è quel contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro specifici limiti di importo, a particolari condizioni e con modalità dettate dal Legislatore.
Ai sensi del comma 7, art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale anche se hanno alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, ma tale ricorso va fatto nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Per espressa previsione del Legislatore, in caso di superamento del limite delle 280 ore annue, la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (prevista per la generalità dei datori di lavoro privato) non opera nel caso in cui l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione.
Analogamente la trasformazione in questione non opera per le PP.AA. neanche per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore che danno luogo a compensi di importo superiori a 2.500 euro.
Tuttavia, l’Amministrazione Pubblica non è esente dal limite previsto dal comma 1, lett b), del D.L. n. 50/2017, per cui con riferimento alla totalità dei prestatori, potrà erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Per quanto concerne il compenso, si rammenta che questo va fissato tra le parti e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.
Inoltre – come peraltro chiarito dall’INPS con circolare n. 107/2017 – l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0%, pari a € 2,97;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%, pari ad € 0,32.
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0%.
il primo gennaio 2022 sarò collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ma il mio dirigente vorrebbe che rimanessi con un contratto di prestazione occasionale. Avendo raggiunto i 67 anni di età, mi chiedo se è possibile sottoscrivere il contratto diu che trattasi oppure no.
Grazie