MA SIAMO SICURI CHE LE CO.CO.CO. NELLA PA SI POSSONO ANCORA STIPULARE NEL 2018?
Capita di leggere negli ultimi giorni che la Legge di Bilancio 2018 ha prorogato l’entrata in vigore del divieto di instaurare contratti di co.co.co. nella PA al 1° gennaio 2019.
Ma siamo sicuri che sia proprio così e che, quindi, nel 2018 si possano ancora stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa?
In effetti l’art. 1, comma 1148 della Legge n. 205/2017, alla lettera h) recita: all’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019», per cui il citato comma 8 prevede che il divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
L’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce, infatti, il divieto alle Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Inoltre, i contratti posti in essere in violazione della norma sono nulli e determinano responsabilità erariale ed i dirigenti che operano in violazione delle disposizioni in questione sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto legislativo, e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.
Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – ovvero la norma in forza della quale a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro – non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.
Quindi sembrerebbe tutto chiaro: il divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica dal 2019, ma chi scrive non è tanto convinta di questo.
Il comma 6 del citato art. 7, D.Lgs. n. 165/2001, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Prima dell’ultima modifica apportata dal D.Lgs. n. 75/2017 il comma 6, art. 7, D.Lgs. n. 165/2001, prevedeva che “Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità (…)”.
Quindi la riforma Madia ha eliminato la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di far fronte a specifiche esigenze con contratti di co.co.co. lasciando solo la possibilità di utilizzare contratti di lavoro autonomo.
La Legge di Bilancio 2018 in definitiva, pur prorogando il divieto di instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella Pubblica Amministrazione al 1° gennaio 2019, non è coordinata con il nuovo comma 6, art. 7, D.Lgs. n. 165/2001 che non permette la stipula di tali contratti.
A parere di chi scrive, quindi, il mancato coordinamento all’interno dello stesso art. 7, D.Lgs. n. 165/2001, tra il comma 5-bis come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, ed il comma 6 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, rischierebbe di non permettere alle Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel 2018.
Quindi mi sembra di capire che non si possono fare le co. Co. Co nelle pubbliche amministrazioni e quindi per risolvere il problema la pubblica amministrazione dovrebbe o instaurate dei contratti di lavoro autonomo o assimere a tempo determinato altro perdonale…
Alla luce del mancato coordinamento dei 2 commi direi proprio che è preferibile non stipulare contratti di co.co.co. ma solo contratti di lavoro aurtonomo, perlomeno in attesa di chiarimenti da parte della Funzione Pubblica.