Assegno Unico Famiglia 2021

Father & Son

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 arriva il sussidio ponte dell’assegno unico famiglia, che si prevede diventerà misura universale nel 2022.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, fa parte del Family Act, e consiste in una quota spettante alle famiglie per ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni di età. La somma risulterà poi maggiorata a partire dal terzo figlio (30%) e in caso di figli con disabilità (50 euro per ogni figlio disabile); avrà un valore massimo di 250 euro, e sarà inoltre proporzionata al reddito, perciò alle famiglie più abbienti spetterà solo una somma base; ne avranno diritto i nuclei familiari fino a 50.000 euro di Isee.

Il suddetto decreto legge introduce un “assegno ponte”, cioè una misura temporanea, destinato alle famiglie con minori che non abbiano già diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare; mentre, a partire da gennaio 2022, dovrebbe diventare un assegno unico universale.

La domanda andrà presentata in via telematica sul sito all’INPS, oppure presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, entro il 30 giugno 2021 per usufruire dell’assegno già da luglio; in caso contrario la domanda può essere presentata in ogni momento, tuttavia se fatta entro il 30 settembre 2021 si ha diritto a ricevere le mensilità arretrate di luglio e agosto.

L’assegno unico spetterà alle famiglie di tutti i tipi di lavoratori: dipendenti, autonomi, disoccupati o incapienti.

I requisiti da possedere al momento di presentazione della domanda sono:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18 anno d’età;

  4. essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

L’assegno introdotto dal 1° luglio 2021 (cioè la “misura ponte”), spetterà esclusivamente per i figli minorenni.

In caso di figlio maggiorenne, dai 18 ai 21 anni, l’assegno unico potrà essere corrisposto successivamente alla “misura ponte”, avrà un importo inferiore, e sarà possibile corrispondere l’assegno direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia; tuttavia è condizione per la corresponsione che il figlio frequenti corsi di formazione scolastica o professionale, svolga tirocinio o attività lavorativa con un reddito annuale inferiore a un importo determinato, o servizio civile, o sia disoccupato ma in cerca di lavoro, registrato al centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro.

L’assegno unico sarà inoltre compatibile col Reddito di Cittadinanza.

Scopo di questa misura è, dunque, far fronte al calo demografico della popolazione del Paese.

Gazzetta Ufficiale

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