Assenza ingiustificata dopo l’aspettativa: non c’è licenziamento

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 16393/2021, è intervenuta per stabilire che il mancato rientro del dipendente pubblico dopo l’aspettativa non è sanzionabile col licenziamento.
Nel caso di specie, un Comandante della Polizia Locale, dopo aver terminato l’aspettativa di un anno, aveva trasmesso due certificati medici per alcuni giorni, non riprendendo servizio nel tempo intercorrente tra i due certificati, senza peraltro fornire alcuna giustificazione in merito.
Il datore di lavoro, perciò, aveva comunicato la risoluzione del rapporto per dimissioni del lavoratore, facendo riferimento al CCNL di categoria, il quale stabilisce all’ art.14 che l’assenza ingiustificata dopo lo scadere del periodo di aspettativa deve essere equiparata a un comportamento concludente della volontà del lavoratore a non riprendere servizio.
La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato illegittimo il provvedimento espulsivo, adducendo che nel nostro ordinamento esistono esclusivamente due forme di risoluzione del rapporto di lavoro: il licenziamento e le dimissioni. Procedendo nel senso del suddetto datore di lavoro, si verrebbe a creare una terza, illegittima fattispecie: una interruzione del rapporto presunta in senso assoluto, e senza che sia consentito al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa ed eventualmente fornire prova contraria.
Inoltre ricordiamo che nel pubblico impiego si ha ipotesi di decadenza solo in caso di fatti idonei a integrare vizi generici del rapporto di lavoro, e non in presenza di profili di carattere meramente disciplinare.