IL CONGEDO PAPÀ NON SPETTA AI DIPENDENTI PUBBLICI MA ANCHE NELLA PA OCCORRE TENERNE CONTO

La c.d. legge Fornero ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il c.d. congedo papà, ovvero l’obbligo per i padri lavoratori dipendenti, di astenersi dal lavoro per un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Tale congedo si configura come un diritto autonomo e, pertanto, spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Sempre al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale, la stessa norma ha previsto anche che il padre lavoratore dipendente possa astenersi (trattasi di una facoltà) per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Da notare che il congedo facoltativo in questione non si configura come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso deve, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.

Per fruire di tali giornate di congedo il padre deve fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima, anche in relazione all’evento parto.

Il congedo papà obbligatorio e facoltativo è retribuito al 100% e viene anticipato dal datore di lavoro che se lo conguaglia con l’INPS.

Nel 2016 i giorni di congedo obbligatorio papà sono diventati due e sono rimasti altri due giorni di congedo facoltativo.

Nel 2017 il Legislatore ha lasciato i due giorni di congedo obbligatorio ed ha eliminato i giorni di congedo facoltativo.

Nel 2018, infine, i giorni di congedo obbligatorio papà sono passati a quattro mentre è stato previsto un solo giorno di congedo facoltativo, sempre previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

Tali congedi – obbligatori e facoltativi – non spettano ai padri dipendenti pubblici ma i giorni di congedo facoltativi – proprio perché riducono i giorni di congedo di maternità della madre – possono avere un riflesso sui giorni di congedo di maternità obbligatoria spettante alle donne che lavorano nella Pubblica Amministrazione.

Le Amministrazioni devono, quindi, farsi rilasciare dalle proprie dipendenti in congedo di maternità c.d. obbligatoria, una dichiarazione in cui le stesse, sotto la propria responsabilità, debbono attestare se il padre del proprio figlio abbia o meno fruito dei giorni di congedo facoltativo in questione e, in caso di risposta affermativa, ridurre, di conseguenza, il congedo obbligatorio della madre.

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