CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO – CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
L’ARAN (orientamento applicativo RAL_1944 del luglio 2017), con riferimento al CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali, ha affermato che, sulla base di un’interpretazione secondo principi di correttezza e buona fede della clausola contrattuale prevista dall’art. 14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 20, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, il diritto alla conservazione del posto da parte dell’ente di provenienza deve essere assicurato al dipendente dimissionario per tutta l’effettiva durata del periodo di prova e non solo per il tempo, teorico, contrattualmente previsto per il suddetto periodo di prova presso l’Amministrazione di nuova assunzione.
Pertanto, la garanzia per il dipendente si protrae fino a che il periodo di prova presso la nuova Amministrazione non si sia completamente ed effettivamente concluso.
Tuttavia, con ulteriore orientamento (RAL_1942 del luglio 2017) è stato chiarito che il suddetto articolo del CCNL trova applicazione solo relativamente al personale dell’ente titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto la disciplina relativa alla conservazione del posto non può trovare applicazione anche nei confronti di personale assunto con contratto di lavoro a termine.
Inoltre, per l’ARAN l’applicabilità dell’istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro (la cosiddetta riammissione in servizio) può trovare applicazione, nei limiti, anche temporali, precisati dall’art. 26 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 17 del CCNL del 5.10.2001, solo nella specifica ipotesi della ricostituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente, che, precedentemente, era già titolare di un precedente rapporto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, con la stessa Amministrazione cessato per effetto di dimissioni del dipendente stesso.
In definitiva l’Agenzia non ritiene possibile una sua estensione anche alla diversa fattispecie dell’estinzione per dimissioni di un precedente rapporto a termine.
Le chiedo ma prima di dimettersi bisogna compilare un modulo per conservare il posto di lavoro ?