CCNL FUNZIONI LOCALI: FERIE SOLIDALI, PERMESSI 104 E DIRITTI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
La prima bozza del CCNL Funzioni Locali, resa nota lo scorso 17 gennaio, presenta diverse novità di rilievo che ricalcano istituti del nuovo CCNL Funzioni Centrali.
Nel presente contributo si analizzano:
- le ferie ed i permessi solidali;
- la programmazione dei permessi ex lege n. 104/1992 ed il preavviso per altre tipologie di permesso;
- i diritti per le donne vittime di violenza di genere.
Ferie e risposi solidali
Il contratto prevede la possibilità per i lavoratori di cedere, volontariamente ed a titolo gratuito, in tutto o in parte, ai propri colleghi che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute, le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 (20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità legittimanti sono tenuti a presentare specifica richiesta all’Ente, adeguatamente documentata (si parla di certificazione rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata) e potranno così fruire delle giornate cedute solo dopo aver utilizzato completamente le giornate di ferie, le festività soppresse e tutti i permessi retribuiti a lui spettanti nonché i riposi compensativi eventualmente maturati.
Inoltre è previsto che qualora cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornino nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
Programmazione dei permessi ex lege 104/1992 e preavviso per altre tipologie di permesso
Per garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, viene chiesto, a coloro che fruiscono dei permessi mensili per assistere i portatori di handicap in condizione di gravità, di predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui intendono assentarsi, che dovranno essere comunicati all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
In caso di necessità ed urgenza – prevalendo il diritto del disabile ad essere assistito – il lavoratore potrà comunicare l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui avrà bisogno di assentarsi.
Viene, inoltre, richiesto anche un preavviso di tre giorni per la fruizione degli altri permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, nonché ai permessi per grave infermità di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 53/2000, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso potrà essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizzerà il permesso.
Diritti per le donne vittime di violenza di genere
Nel nuovo CCNL entrano i congedi per le donne vittime di violenza di genere per cui le donne, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, potranno astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente dovrà preavvisare l’ente almeno sette giorni prima della fruizione del congedo e ne potrà fruire sia a giorni che su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
Particolarmente meritevole di attenzione è la previsione in forza della quale la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, potrà presentare domanda di trasferimento ad altra Amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’Ente di appartenenza.
In tal caso l’Ente di appartenenza dovrà disporre il trasferimento presso l’Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.