CCNL FUNZIONI LOCALI: ASSENZE PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PER PATOLOGIE SALVAVITA

La prima bozza del CCNL Funzioni Locali, resa nota lo scorso 17 gennaio, presenta diverse novità di rilievo che ricalcano istituti del nuovo CCNL Funzioni Centrali.

Nel presente contributo si analizzano le nuove assenze:

–              per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici;

–              per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

 

Il nuovo CCNL riconoscerà ai lavoratori specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi saranno assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e saranno sottoposti al medesimo regime economico.

In caso di opzione dei permessi in modalità oraria, tali permessi:

  1. saranno incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi;
  2. non saranno assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrisponderanno convenzionalmente ad un’intera giornata lavorativa.

I permessi orari potranno essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, ma in tal caso l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente verrà computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza e il trattamento economico accessorio del lavoratore sarà sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procederà al riproporzionamento delle ore di permesso.

I dipendenti dovranno presentare richiesta per la fruizione con un preavviso di almeno tre giorni e, nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda potrà essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.

L’assenza per i permessi in questione dovrà essere giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che svolgeranno la visita o la prestazione.

Qualora ci sia concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza sarà imputata alla malattia, con applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Analogamente anche nei casi in cui l’incapacità lavorativa sarà determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza sarà imputata alla malattia.

Infine, per i dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, dovranno sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, sarà sufficiente anche un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre assimilabili, saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.

L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita dovrà essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

Rientreranno nella disciplina in questione anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, dovranno essere debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

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