CONGEDO PARENTALE E CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO NEGLI ENTI LOCALI: L’ARAN RISPONDE A QUESITI

L’ARAN, in data 6 novembre 2017, ha risposto ad alcuni quesiti relativi all’applicazione del CCNL Enti Locali con riferimento al congedo parentale ed al congedo per malattia del figlio.

Innanzitutto l’Agenzia ha ricordato che l’art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, prevede che i periodi di congedo parentale siano computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

Tuttavia i primi trenta giorni di congedo parentale, retribuiti negli Enti Locali (ma non solo) al 100%, per espressa previsione contrattuale (art. 17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000) sono utili ai fini della maturazione delle ferie mentre, gli ulteriori periodi di congedo parentale retribuiti al 30% non sono utili al medesimo fine.

L’ARAN ha, inoltre, chiarito che i periodi di congedo parentale retribuiti al 30% – sempre ai sensi del citato art.34 del Testo Unico sulla maternità e paternità – non sono in alcun modo utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità.

D’altra parte l’art.5, comma 9, del CCNL Enti Locali del 9.5.2006 prevede che, per gli istituti di tutela della maternità di cui al D.Lgs.n.151/2001, trovano applicazione le regole ivi stabilite e, quindi, anche la specifica disposizione che esclude la computabilità dei periodi di congedo parentale ai fini della maturazione della tredicesima mensilità.

Solo i periodi di congedo parentale, per i quali è prevista dall’art. 17 del CCNL del 14.9.2000 la corresponsione della retribuzione per intero, sono utili per la maturazione della tredicesima mensilità, secondo le disposizioni dell’art. 5, comma 9, del CCNL del 9.5.2006, il quale prevede che i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero.

Infine, per quanto concerne i giorni di congedo per malattia del figlio, l’ARAN ha sottolineato che questi determinano la maturazione dei ratei della tredicesima mensilità solo nell’ambito dei trenta giorni retribuiti per intero previsti dall’art. 17, comma 6, del CCNL del 14.9.2000, così come previsto dal citato art. 5, comma 9, del CCNL del 9.5.2006.

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