COVID-19 E LO SMART WORKING PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per le pubbliche amministrazioni e’ obbligatoria la riorganizzazione necessaria a rendere possibile e favorire lo Smart Working. La circolare N.1/2020 sul lavoro a distanza  è stata appena firmata dalla ministra della Pa Fabiana Dadone. Il passaggio dalla sperimentazione all’obbligo, sottolinea la circolare, è la conseguenza delle misure scritte nel primo decreto Coronavirus, il Dl 9/2020.

In ogni caso, la circolare detta una serie di istruzioni operative, a partire dall’opportunità di adottare soluzioni cloud per agevolare l’accesso condiviso dei dipendenti a dati e documenti, il ricorso a videoconferenze e a modalità flessibili di svolgimento del lavoro. Modalità flessibili, spiega la circolare, che possono essere facilitate anche dalla disponibilità dei dipendenti a usare i propri computer domestici per lavorare.

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie.

È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Con D.P.C.M. 1º marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1º marzo 2020, n. 52), sono previste ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

In particolare, le modalità semplificate per l’attivazione dello smart working possono essere applicate dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, sull’intero territorio nazionale e per la durata dello stato di emergenza, ossia per 6 mesi.

L’art. 4 del D.P.C.M. in esame prevede che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possa essere applicata, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti:

– per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di 6 mesi;

– dai datori di lavoro ;

– a ogni rapporto di lavoro subordinato;

– sull’intero territorio nazionale.

Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Tale disciplina sostituisce le disposizioni di cui ai D.P.C.M. 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020, che cessano di avere efficacia.

Dott.ssa Giulia Ulivi
Consulente del lavoro

RICHIEDICI INFORMAZIONI

La prima consulenza è sempre gratuita

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti

Consulenza del lavoro
3 Ottobre 2022
Consulenza del lavoro Consulenza giuridica Lo sai che? Pubblica Amministrazione
29 Aprile 2022
Consulenza del lavoro
25 Gennaio 2022
Consulenza del lavoro
3 Dicembre 2021
Consulenza del lavoro
27 Ottobre 2021
Consulenza del lavoro
6 Ottobre 2021