FRUIZIONE DEL RIPOSO COMPENSATIVO

Il CCNL delle Regioni ed autonomie locali all’art. 38, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possano dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio ma non chiarisce entro quanto tempo il riposo compensativo vada fruito.

A tal proposito è stato chiesto all’ARAN per quanto tempo si possono conservare, per il dipendente che le abbia accantonate, le ore di straordinario autorizzate a recupero, al di fuori dell’istituto della banca delle ore.

Con il recente parere RAL_1964 l’Agenzia ha ricordato che la decisione di fruire dell’istituto della banca ore o del riposo compensativo spetta al dipendente il quale deve fare un’esplicita richiesta in tal senso, fermo restando che, in ogni caso, la fruizione del riposo compensativo deve comunque essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio.

Posto quanto sopra, nell’assenza di esplicita previsione contrattuale, per l’Aran sussiste la possibilità che l’Ente stabilisca il termine temporale per la fruizione dei riposi compensativi nel proprio regolamento aziendale, adottato con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001.

Si rammenta tuttavia che, come già a suo tempo evidenziato dall’ARAN (RAL_1402):

  1. le prestazioni di lavoro straordinario di cui si chiede il riposo compensativo devono essere state debitamente autorizzate dal dirigente responsabile, nei limiti quantitativi consentiti dalle risorse assegnate; il dipendente non può richiedere il recupero delle ore spontaneamente rese senza il preventivo consenso del dirigente;
  2. il periodo di recupero compensativo deve essere computato ad ore lavorative, corrispondenti alle ore di straordinario prestate;
  3. le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari ad una o più intere giornate lavorative, purché sia rispettato il conteggio delle ore;
  4. la utilizzazione della disciplina sul riposo compensativo deve essere intesa come alternativa a quella sulla banca delle ore (art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000).

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Comments
  • Savino ha detto:

    Qualsiasi sia il motivo, il datore può obbligare il lavoratore a fruire del riposo compensativo ?

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