FUNZIONI LOCALI: MODIFICHE NEL CCNL DEFINITIVO PER ASSENZE PER VISITE, TERAPIE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Come già accaduto per gli altri CCNL con la firma definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali è stata apportata una modifica (qualcuno parla di errata corrige ma la questione non cambia) all’art. 35 relativo alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Si rammenta che, in merito, il nuovo CCNL riconosce il diritto ai dipendenti a fruire di massimo 18 ore annue di permessi retribuiti per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria (si rammenta che le ore di permesso devono essere comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro).

L’assenza per i permessi va giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione e tale attestazione può essere inoltrata direttamente all’ente dal dipendente oppure essere trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Il comma 11 dell’art. 35 del contratto prevede che in caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione  di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in  atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

In tale ipotesi l’assenza per malattia è giustificata mediante:

  1. attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
  2. attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la

Il comma che risulta modificato nella versione definitiva è il comma 12 per cui, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

In tal caso, mentre dal testo della bozza risultava che l’assenza andava giustificata con attestazioni di cui al comma 11 lett. a) e b), adesso – in forza della modifica – va giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) per cui va giustificata solo con attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la  prestazione.

In definitiva, nel caso di specie, non va richiesta l’attestazione di malattia del medico curante.

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