INTERRUZIONE DELLE FERIE PROGRAMMATE PER FRUIRE DEI PERMESSI EX LEGE 104/1992
Una domanda che spesso viene posta a proposito dei tre giorni di permesso mensile ex lege n. 104/1992 è se è possibile interrompere le ferie programmate per assistere i portatori di handicap grave.
La risposta a tale quesito è stata data dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 20/2016, a seguito di apposita istanza presentata dalla CGIL.
In tale occasione il Ministero ha ricordato che l’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 riconosce i permessi mensili retribuiti ai familiari che assistono persone con handicap nonché agli stessi lavoratori con disabilità, al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli un’adeguata assistenza morale e materiale.
Le ferie sono, invece, un diritto costituzionalmente garantito (art. 36, Cost.) e sono finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche impiegate dal lavoratore dipendente nello svolgimento dell’attività lavorativa, corrispondendo altresì ad esigenze, anche di carattere ricreativo, personali e familiari.
Per il Ministero del Lavoro, alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti in questione, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie già programmate, la fruizione del relativo permesso può sospendere il godimento delle ferie.
Ciò comporterà – spiega l’interpello – in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con l’Amministrazione.
Quindi, nel caso di specie trova applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali per cui l’Amministrazione datrice di lavoro non può negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, Legge n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza.
Per una più completa trattazione dell’argomento si rammenta che ai sensi dei nuovi CCNL firmati quest’anno, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi per assistere il disabile in condizione di gravità, deve predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
Tuttavia, in caso di necessità ed urgenza, il lavoratore può comunicare l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui i avvale del permesso stesso.