MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’ – LO SAI CHE?
L’art. 20, D.Lgs. n. 151/2001, prevede la c.d. flessibilità del congedo di maternità, ovvero la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Lo sai cosa prevede l’Aran nel caso in cui una donna fruisca della flessibilità del congedo di maternità e durante l’ottavo mese si ammali per motivi non connessi alla maternità?