Decreto “CURA ITALIA”
Vi riportiamo uno schema di sintesi del Decreto Cura Italia
PROVVEDIMENTO |
COSA PREVEDE? | PER CHI? |
Cassa Integrazione Guadagni ORDINARIA (CIGO) o Assegno Ordinario (FIS) |
NECESSARIO ASPETTARE LE CIRCOLARI DELL’INPS E DEGLI ENTI BILATERALI PER CAPIRE COME APPLICARE TALI STUMENTI ALLE VOSTRE AZIENDE |
PER TUTTE LE IMPRESE COPERTE DA AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI |
Cassa Integrazione Guadagni IN DEROGA CIGD |
NECESSARIO ASPETTARE LE REGIONI PER CAPIRE COME APPLICARE TALI STUMENTI ALLE VOSTRE AZIENDE |
PER TUTTE LE IMPRESE NON COPERTE DA AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI |
Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo |
Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati:
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PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI |
Sospensione dei versamenti |
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro. Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. LA QUOTA DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE ANDRA’ COMUNQUE VERSATA ENTRO IL 20 MARZO PER TUTTE LE AZIENDE N.B. la circolare INPS n. 37 del 12/03/2020 in attuazione del D.L. 9/2020 riporta che “Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.” Una deroga esplicita a questa circolare sarebbe stata opportuna. Stiamo verificando le implicazioni. |
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CHE HANNO FATTURATO NEL 2019 MENO DI 2 MILIONI DI EURO |
Sospensione degli altri adempimenti fiscali |
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo. |
PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI |
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti |
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.
Per tali imprese è previsto che i differimenti riguardino le ritenute, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, nonché l’Iva dovuta nel mese di marzo 2020. Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi). LA QUOTA DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE ANDRA’ COMUNQUE VERSATA ENTRO IL 20 MARZO PER TUTTE LE AZIENDE N.B. la circolare INPS n. 37 del 12/03/2020 in attuazione del D.L. 9/2020 riporta che “Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.” Una deroga esplicita a questa circolare sarebbe stata opportuna. Stiamo verificando le implicazioni. |
PER IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO |
Sospensione dei termini per versamenti di contributi Domestici |
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con scadenza 10 aprile o per i domestici cessati, sono rinviati al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi | DATORI DI LAVORO PER LAVORATORI DOMESTICI |
Sospensione termini di pagamento delle CARTELLE e degli ACCERTAMENTI ESECUTIVI |
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
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PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI |
Sospensione termini di pagamento delle RATEIZZAZIONI INPS E INAIL | Si aspetta una circolare degli enti, che preveda tale condizione | PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI |
Congedi per Genitori |
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LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO E AUTONOMI |
Bonus baby sitting |
In alternativa a quanto al precedente paragrafo, è previsto un bonus baby sitting, per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione, di massimo 600 € da erogare mediante il libretto di famiglia (art. 54bis l. 24/04/2017 n. 50). |
LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO E AUTONOMI |
Permessi Legge 104/1992 |
Sono stabiliti 12 giorni di “permessi legge 104” da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (12+6 giornate già previste per i 2 mesi) Fino al 30 aprile i beneficiari dei permessi 104/92 hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità “smart working” salvo che questo sia compatibile con la mansione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa è data una priorità nell’accoglimento delle domande di “smart working”. |
LAVORATORI DIPENDENTI |
Quarantena per i lavoratori dipendenti |
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LAVORATORI DIPENDENTI |
Licenziamenti per GMO (Giustificato motivo oggettivo) |
E’ prevista dall’entrata in vigore del decreto uno stop di 60 giorni all’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione sempre di 60 giorni delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio, non potendo procedere nei 60 giorni a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. (Sono salvi i licenziamenti individuali che avvenuti dopo il 23 febbraio si siano già perfezionati) |
PER LAVORATORI DIPENDENTI |
Premio per il lavoro svolto nella sede |
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti (con reddito nel 2019 inferiore a 40.000) che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito. |
PER TUTTI I DATORI DI LAVORO E PER I DIPENDENTI |
Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio |
Fino al 31/3, i compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio). PERSONALMENTE SCONSIGLIO DI USUFRUIRE DI TALE OPPORTUNITA’ |
PER PROFESSIONISTI E RAPPRESENTANTI
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Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. |
PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI |
Contributi per l’acquisto per sicurezza e presidi sanitari |
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale |
PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI |
Credito d’imposta contratti di locazione |
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). |
SOLO PER I NEGOZI IN AFFITTO |
Detrazione erogazioni liberali |
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. |
PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI |
Indennità una tantum a professionisti co.co.co., autonomi, Stagionali Turismo | È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro (che non concorre a formare il reddito), per
Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Queste indennità non sono cumulabili fra loro e non possono essere fruite da destinatari di reddito di cittadinanza. Non è specificato che i beneficiari della misura debbano aver subìto o provare di aver subìto delle sospensioni dell’attività per ottenerle. |
PER I PROFESSIONISTI / LAVORATORI AUTONOMI / COCOCO SOGGETTI ESCLUSIVAMENTE A CONTRIBUZIONE INPS |
Richiesta indennità di disoccupazione |
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, passano da da 68 a 120 giorni. |
PER LAVORATORI DIPENDENTI E CO.CO.CO |
Istituzione “Fondo per il reddito di ultima istanza” |
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. L’attuazione di questa norma è demandata ad apposito decreto, che stabilirà criteri di priorità e modalità di attribuzione, nonché l’eventuale tetto di spesa da destinare al sostegno dei professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatoria private. |
PER LAVORATORI AUTONOMI |
Fondo emergenze Spettacolo, cinema e audivisivo |
Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo |
PER TUTTE LE IMPRESE |
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva |
È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee. |
PER I PROFESSIONISTI E DITTE INDIVIDUALI |
Sospensione rimborso prestiti Pmi |
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. |
PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI |
Premio per il lavoro svolto nella sede |
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito. |
PER TUTTI I DATORI DI LAVORO E PER I DIPENDENTI |
Differimento termini approvazione bilancio |
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto. |
PER LE SRL – SPA – COOPERATIVE |
Differimento termini adeguamento statuto e approvazione bilancio/rendiconto |
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro il 31 Ottobre 2020 |
TERZO SETTORE |