Decreto “CURA ITALIA”

Vi riportiamo uno schema di sintesi del Decreto Cura Italia

Dott.ssa Giulia Ulivi
Consulente del Lavoro

 

PROVVEDIMENTO

COSA PREVEDE? PER CHI?

Cassa Integrazione Guadagni ORDINARIA (CIGO) o Assegno Ordinario (FIS)

  • E’ estesa a tutti coloro che sospendono o riducono l’attività’ per le ragioni legate all’emergenza COVID-19 anche chi ha già trattamenti straordinari o assegni di solidarietà e senza l’applicazione degli art. 4 e 5 del D. lgs (non rientra nel computo della durata massima contribuzione addizionale).
  • Per i lavoratori in forza al 23.02.2020
  • Durata 9 settimane dal 23 febbraio
  • Con pagamento diretto da parte dell’INPS, se richiesto dal datore di lavoro
  • Causale “emergenza COVID-19” (con questa causale non c’è bisogno di motivare ulteriormente la domanda),
  • senza pagamento di contributi addizionali
  • La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4 mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
  • Il dovere di informazione e consultazione dei sindacati con i quali svolgere l’esame congiunto può essere svolto anche in via telematica entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva ai sindacati, ovvero appena si avvia la sospensione dal lavoro

NECESSARIO ASPETTARE LE CIRCOLARI DELL’INPS E DEGLI ENTI BILATERALI PER CAPIRE COME APPLICARE TALI STUMENTI ALLE VOSTRE AZIENDE

PER TUTTE LE IMPRESE COPERTE DA AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI

Cassa Integrazione Guadagni IN DEROGA

CIGD

  • Regioni e province autonome possono riconoscere, in costanza di rapporto di lavoro trattamenti di cassa integrazione salariale in  deroga per chi non rientra nei trattamenti ordinari o FIS
  • Necessità di preventivo accordo sindacale in via telematica se 5 o più dipendenti.
  • Per i lavoratori in forza al 23.02.2020
  • Con pagamento diretto da parte dell’INPS, se richiesto dal datore di lavoro
  • Periodo 9 settimane
  • Non prevista per i lavoratori domestici
  • Le domande non possono essere presentate immediatamente perché ciò sarà possibile solo quando saranno emanati i decreti interministeriali e la circolare applicativa dell’Inps. Daremo notizia di quando ciò sarà precisando anche l’avvio dell’apposita procedura telematica.
  • La concessione del trattamento avviene dopo che il decreto regionale entro 48 ore dalla sua adozione è stato inviato all’INPS che ne verifica i limiti di spesa e che esamina in ordine cronologico le domande.

NECESSARIO ASPETTARE LE REGIONI PER CAPIRE COME APPLICARE TALI STUMENTI ALLE VOSTRE AZIENDE

PER TUTTE LE IMPRESE NON COPERTE DA AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI

Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati:

  • al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni €
  • al 31 maggio per gli altri contribuenti.
  • Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.

PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sospensione dei versamenti

 

Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

 LA QUOTA DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE ANDRA’ COMUNQUE VERSATA ENTRO IL 20 MARZO PER TUTTE LE AZIENDE

N.B. la circolare INPS n. 37 del 12/03/2020 in attuazione del D.L. 9/2020 riporta che “Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.” Una deroga esplicita a questa circolare sarebbe stata opportuna. Stiamo verificando le implicazioni.

PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CHE HANNO FATTURATO NEL 2019 MENO DI 2 MILIONI DI EURO

Sospensione degli altri adempimenti fiscali

 Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

Per tali imprese è previsto che i differimenti riguardino le ritenute, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, nonché l’Iva dovuta nel mese di marzo 2020.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi). 

LA QUOTA DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE ANDRA’ COMUNQUE VERSATA ENTRO IL 20 MARZO PER TUTTE LE AZIENDE

N.B. la circolare INPS n. 37 del 12/03/2020 in attuazione del D.L. 9/2020 riporta che “Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.” Una deroga esplicita a questa circolare sarebbe stata opportuna. Stiamo verificando le implicazioni.

PER IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO

Sospensione dei termini per versamenti di contributi Domestici

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con scadenza 10 aprile o per i domestici cessati, sono rinviati al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi DATORI DI LAVORO PER LAVORATORI DOMESTICI

Sospensione termini di pagamento delle CARTELLE e degli ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
  • Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
  • I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020. Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28.02.2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sospensione termini di pagamento delle RATEIZZAZIONI  INPS E INAIL Si aspetta una circolare degli enti, che preveda tale condizione PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI
Congedi per Genitori
  • A decorrere dal 5 marzo è riconosciuto il diritto al uno specifico congedo di 15 giorni (intero o frazionato) per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione (o della retribuzione convenzionale per gli autonomi) per assistere figli fino a 12 anni di età
  • Per chi ha figli fra i 12 e i 16 anni è concessa l’astensione dal lavoro per tutto il periodo di sospensione, senza indennità né contribuzione figurativa, ma con un divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto
  • Possono essere goduti alternativamente da tutti e due i genitori fino a un massimo di 15 giorni, ma questo solo nel caso in cui nel nucleo familiare non vi sia uno dei due genitori che sia disoccupato, non lavori, o sia percettore di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
  • Se un genitore lavoratore stava già godendo all’inizio del periodo di sospensione per COVID-19 un periodo di congedo, esso si trasforma automaticamente in congedo COVID-19 con diritto all’indennità sopradescritta, e al termine della sospensione potrà continuare a decorrere come congedo parentale.
  • non rientrano nel computo dei congedi parentali
  • I limiti di età sopra riportati non si applicano ai genitori disabili gravi
  • Le suddette disposizioni sono valide anche per i genitori affidatari
LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO  E AUTONOMI
Bonus baby sitting

In alternativa a quanto al precedente paragrafo, è previsto un bonus baby sitting, per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione, di massimo 600 € da erogare mediante il libretto di famiglia (art. 54bis l. 24/04/2017 n. 50).
È riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le domande e le modalità di erogazione sono stabilite dall’INPS.

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO  E AUTONOMI
Permessi Legge 104/1992

Sono stabiliti 12 giorni di “permessi legge 104” da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (12+6 giornate già previste per i 2 mesi)

Fino al 30 aprile i beneficiari dei permessi 104/92 hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità “smart working” salvo che questo sia compatibile con la mansione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa è data una priorità nell’accoglimento delle domande di “smart working”.

LAVORATORI DIPENDENTI
Quarantena per i lavoratori dipendenti
  • Per i dipendenti che sono in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è previsto che dal punto di vista del rapporto di lavoro per i giorni di assenza l’intero periodo sia considerato “malattia” (neutra riguardo al periodo di comporto), per il quale il medico curante emette un certificato: tutto ciò vale anche per i certificati emessi prima dell’entrata in vigore di questo decreto.
  • fino al 30 aprile, per i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione di disabilità grave o di condizioni di rischio da immunodepresione o da patologie oncologiche, o che stiano svolgendo terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dalle strutture sanitarie è trattato al pari del ricovero ospedaliero
LAVORATORI DIPENDENTI
Licenziamenti per GMO (Giustificato motivo oggettivo)

E’ prevista dall’entrata in vigore del decreto uno stop di 60 giorni all’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione sempre di 60 giorni delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio, non potendo procedere nei 60 giorni a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. (Sono salvi i licenziamenti individuali che avvenuti dopo il 23 febbraio si siano già perfezionati)

PER LAVORATORI DIPENDENTI
Premio per il lavoro svolto nella sede

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti (con reddito nel 2019 inferiore a 40.000) che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

PER TUTTI I DATORI DI LAVORO E PER I DIPENDENTI
Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio

Fino al 31/3, i compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

PERSONALMENTE SCONSIGLIO DI USUFRUIRE DI TALE OPPORTUNITA’

PER PROFESSIONISTI E RAPPRESENTANTI

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI
Contributi per l’acquisto per sicurezza e presidi sanitari

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020  a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di  protezione individuale

PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI
Credito d’imposta contratti di locazione

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

SOLO PER I NEGOZI IN AFFITTO
Detrazione erogazioni liberali

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.

PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI
Indennità una tantum a professionisti co.co.co., autonomi, Stagionali Turismo  È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro (che non concorre a formare il reddito), per

  • liberi professionisti titolari di partita Iva
  • lavoratori titolari di rapporti di co.co.co (non pensionati)
  • lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata o alla  gestione artigiani e commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • operai agricoli a tempo determinato OTD (non pensionati) con almeno 50 gg nel 2019
  • lavoratori dello spettacolo (almeno 30 gg nel 2019) e rettido inferiore a 50.000 € (non pensionati)
  • Stagionali nel settore turistico che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2020 e 17.03.2020  (non pensionati e non lavoratori dipendenti al 17.03.2020)

Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.

L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Queste indennità non sono cumulabili fra loro e non possono essere fruite da destinatari di reddito di cittadinanza. Non è specificato che i beneficiari della misura debbano aver subìto o provare di aver subìto delle sospensioni dell’attività per ottenerle.

PER I PROFESSIONISTI / LAVORATORI AUTONOMI / COCOCO SOGGETTI ESCLUSIVAMENTE A CONTRIBUZIONE INPS
Richiesta indennità di disoccupazione

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, passano da da 68 a 120 giorni.

PER LAVORATORI DIPENDENTI E CO.CO.CO
Istituzione “Fondo per il reddito di ultima istanza”

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

L’attuazione di questa norma è demandata ad apposito decreto, che stabilirà criteri di priorità e modalità di attribuzione, nonché l’eventuale tetto di spesa da destinare al sostegno dei professionisti iscritti a casse di previdenza obbligatoria private.

PER LAVORATORI AUTONOMI
Fondo emergenze Spettacolo, cinema e audivisivo

Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo

PER TUTTE LE IMPRESE
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

PER I PROFESSIONISTI E DITTE INDIVIDUALI
Sospensione rimborso prestiti Pmi

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI
Premio per il lavoro svolto nella sede

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

PER TUTTI I DATORI DI LAVORO E PER I DIPENDENTI

Differimento termini approvazione bilancio

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

PER LE SRL – SPA – COOPERATIVE
Differimento termini adeguamento statuto e approvazione bilancio/rendiconto 

È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro il 31 Ottobre 2020

TERZO SETTORE

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