Decreto LIQUIDITA’

Esponiamo gli aspetti di maggiore interesse relativi al D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), inerenti ai differimenti di scadenze di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi.

Con il precedente decreto Cura Italia, entrato in vigore il 17 marzo, erano stati sospesi:

  • i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

Con il nuovo decreto (c.d. “decreto liquidità”), sono state previste:

  • ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:

  • dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
  • della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
  • dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
  • dell’attività svolta.

Si precisa che il raffronto fra i mesi di marzo e aprile 2020, con i medesimi periodi del 2019, deve essere operato sulla base delle fatture emesse o dei corrispettivi registrati e non più, come sembrava in un primo momento, sulla base dei ricavi maturati (per le imprese) o incassati (per i professionisti e gli artisti)Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020

Il calcolo della riduzione del fatturato ai fini della proroga dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 dovrà essere effettuato separatamente. Il differimento di IVA, ritenute e contributi, andrà valutato verificando rispettivamente la diminuzione di fatturato o corrispettivi registrata a marzo 2020 e ad aprile 2020.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, bisognerà quindi effettuare il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, relativamente ai versamentida eseguire ad aprile 2020;
  • del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020.

La soglia di fatturato non si applica ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Dott.ssa Giulia Ulivi
Consulente del Lavoro

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON SEDE O DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLO STATO (ARTICOLO 18)

OGGETTO

DESTINATARI PERIODO RIPRESA

NOTE

Sospensione versamenti

in autoliquidazione di:

1.      ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;

2.      IVA.

Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

a) di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro);

b) di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).

Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica prescindere dall’ammontare dell’anno precedente di ricavi e compensi.

Versamenti

che scadono ad

aprile e/o maggio 2020

I versamenti  sospesi sono effettuati,senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30     giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per i soggetti aventi diritto restano applicabili le disposizioni previste

dall’articolo 8, comma

1, del decreto­‐legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61 del decreto-­‐legge 17 marzo 2020, n.18.

NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI (ARTICOLO 19)             

OGGETTO DESTINATARI PERIODO RIPRESA

NOTE

I redditi di lavoro autonomo altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta

Soggetti residenti con ricavi o compensi dell’anno d’imposta precedente a quello in Corso al 17 marzo 2020 non superiori a euro 400.000, senza dipendenti o assimilati nel mese precedente Ricavi e compensi percepiti

dal 17 marzo al 31 maggio 2020

Le ritenute non operate sono versate dal percipiente, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorre  dal mese di luglio 2020

Viene esteso a tutto il mese di maggio 2020

Quanto già previsto, fino al 31 marzo 2020

RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER L’ANNO 2020 (ARTICOLO 20)  

OGGETTO

DESTINATARI PERIODO RIPRESA

NOTE

Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui  gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP Acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO 2020 (ARTICOLO 21)                   

OGGETTO DESTINATARI PERIODO RIPRESA

NOTE

I versamenti  in scadenza  il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto-­‐legge n.18

Del 2020, inclusi quelli relativi ai

Contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020

Tutti i contribuenti Versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020

PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE  UNICA    2020 (ARTICOLO 22)        

OGGETTO

DESTINATARI PERIODO RIPRESA

NOTE

Non applicazione delle sanzioni per la tardiva trasmissione all’Agenzia delle entrate e consegna ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle Certificazioni Uniche 2020 se l’adempimento è effettuato entro il 30 aprile 2020  pertanto:

  • I sostituti d’imposta hanno più tempo per adempiere ai propri obblighi;
  • I percipienti e i soggetti che prestano assistenza fiscale possono disporre della documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione dei          redditi ed ottenere gli eventuali rimborsi di imposte

Sostituti d’imposta

Certificazione Unica 2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE AGEVOLAZIONI «PRIMA                CASA» (ARTICOLO 24)      

OGGETTO DESTINATARI PERIODO RIPRESA

NOTE

Ai fini del mantenimento  delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d.  prima casa, sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:

  • Trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
  • Acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso  di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
  • Rivendere la prima    casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
  • acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).

Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. prima casa

Dal 23 Febbraio al 31 dicembre 2020

ASSISTENZA FISCALE E DISTANZA PER IL MODELLO 730 (ARTICOLO 25)

OGGETTO DESTINATARI PERIODO RIPRESA

NOTE

Per la presentazione del modello 730, i lavoratori dipendenti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o  la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la

Copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-­‐19, la disposizione evita ai contribuenti di doversi recare personalmente presso CAF e professionisti.

Contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati  di cui all’articolo 34, comma 4,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 CAF e professionisti

Anno

d’imposta

2019

Al termine     dell’attuale situazione emergenziale, i contribuenti  devono consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.

SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ARTICOLO26)             

OGGETTO DESTINATARI PERIODO RIPRESA

NOTE

Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il

Pagamento dell’imposta   di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

  • per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
  • per le fatture emesse nei primi 2 trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
  • Pertanto,  nei casi in      cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
Operatori IVA per il bollo apposto sulle fatture elettroniche A decorrere dall’anno 2020

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA (ARTICOLO 30)                

OGGETTO

DESTINATARI

PERIODO

RIPRESA

NOTE

Per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-­‐19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta previsto dal decreto-­‐legge n.18 del 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione Periodo d’imposta 2020

La misura estende l’agevolazione già prevista dall’articolo 64 del decreto-­‐legge 17 marzo 2020, n.18.

Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF.

 

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