Decreto LIQUIDITA’
Esponiamo gli aspetti di maggiore interesse relativi al D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), inerenti ai differimenti di scadenze di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi.
Con il precedente decreto Cura Italia, entrato in vigore il 17 marzo, erano stati sospesi:
- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.
Con il nuovo decreto (c.d. “decreto liquidità”), sono state previste:
- ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.
In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:
- dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
- della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
- dell’attività svolta.
Si precisa che il raffronto fra i mesi di marzo e aprile 2020, con i medesimi periodi del 2019, deve essere operato sulla base delle fatture emesse o dei corrispettivi registrati e non più, come sembrava in un primo momento, sulla base dei ricavi maturati (per le imprese) o incassati (per i professionisti e gli artisti) – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020
Il calcolo della riduzione del fatturato ai fini della proroga dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 dovrà essere effettuato separatamente. Il differimento di IVA, ritenute e contributi, andrà valutato verificando rispettivamente la diminuzione di fatturato o corrispettivi registrata a marzo 2020 e ad aprile 2020.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, bisognerà quindi effettuare il calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi:
- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, relativamente ai versamentida eseguire ad aprile 2020;
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020.
La soglia di fatturato non si applica ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CON SEDE O DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLO STATO (ARTICOLO 18) |
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OGGETTO |
DESTINATARI | PERIODO | RIPRESA |
NOTE |
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Sospensione versamenti in autoliquidazione di: 1. ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; 2. IVA. Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. |
Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: a) di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro); b) di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro). Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica prescindere dall’ammontare dell’anno precedente di ricavi e compensi. |
Versamenti che scadono ad aprile e/o maggio 2020 |
I versamenti sospesi sono effettuati,senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. |
Per i soggetti aventi diritto restano applicabili le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto‐legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61 del decreto-‐legge 17 marzo 2020, n.18. |
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NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI (ARTICOLO 19) |
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OGGETTO | DESTINATARI | PERIODO | RIPRESA |
NOTE |
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I redditi di lavoro autonomo altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta |
Soggetti residenti con ricavi o compensi dell’anno d’imposta precedente a quello in Corso al 17 marzo 2020 non superiori a euro 400.000, senza dipendenti o assimilati nel mese precedente | Ricavi e compensi percepiti
dal 17 marzo al 31 maggio 2020 |
Le ritenute non operate sono versate dal percipiente, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorre dal mese di luglio 2020 |
Viene esteso a tutto il mese di maggio 2020 Quanto già previsto, fino al 31 marzo 2020 |
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RIDUZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTI PER L’ANNO 2020 (ARTICOLO 20) |
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OGGETTO |
DESTINATARI | PERIODO | RIPRESA |
NOTE |
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Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto | Tutti i soggetti passivi IRPEF, IRES e IRAP | Acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 |
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RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO 2020 (ARTICOLO 21) |
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OGGETTO | DESTINATARI | PERIODO | RIPRESA |
NOTE |
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I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto-‐legge n.18 Del 2020, inclusi quelli relativi ai Contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020 |
Tutti i contribuenti | Versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 |
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PROROGA DEI TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ARTICOLO 22) |
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OGGETTO |
DESTINATARI | PERIODO | RIPRESA |
NOTE |
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Non applicazione delle sanzioni per la tardiva trasmissione all’Agenzia delle entrate e consegna ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi) delle Certificazioni Uniche 2020 se l’adempimento è effettuato entro il 30 aprile 2020 pertanto:
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Sostituti d’imposta |
Certificazione Unica 2020 |
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SOSPENSIONE DEI TERMINI PER OTTENERE I REQUISITI RICHIESTI PER LE AGEVOLAZIONI «PRIMA CASA» (ARTICOLO 24) |
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OGGETTO | DESTINATARI | PERIODO | RIPRESA |
NOTE |
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Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. prima casa, sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:
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Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previste per l’acquisto della c.d. prima casa |
Dal 23 Febbraio al 31 dicembre 2020 |
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ASSISTENZA FISCALE E DISTANZA PER IL MODELLO 730 (ARTICOLO 25) |
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OGGETTO | DESTINATARI | PERIODO | RIPRESA |
NOTE |
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Per la presentazione del modello 730, i lavoratori dipendenti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la Copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia di un proprio documento di identità. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-‐19, la disposizione evita ai contribuenti di doversi recare personalmente presso CAF e professionisti. |
Contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 CAF e professionisti |
Anno
d’imposta 2019 |
Al termine dell’attuale situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente. |
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SEMPLIFICAZIONE DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ARTICOLO26) |
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OGGETTO | DESTINATARI | PERIODO | RIPRESA |
NOTE |
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Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:
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Operatori IVA per il bollo apposto sulle fatture elettroniche | A decorrere dall’anno 2020 |
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CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA (ARTICOLO 30) |
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OGGETTO |
DESTINATARI |
PERIODO |
RIPRESA |
NOTE |
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Per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-‐19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta previsto dal decreto-‐legge n.18 del 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro. |
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione | Periodo d’imposta 2020 |
La misura estende l’agevolazione già prevista dall’articolo 64 del decreto-‐legge 17 marzo 2020, n.18. Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF. |
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