DIPENDENTE IN TURNO CHE SI ASSENTA NON HA DIRITTO A RECUPERARE LA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE

Con orientamento dell’1 marzo 2018, l’Aran ha risposto ad un quesito posto in merito al diritto del recupero della giornata di festività infrasettimanale spettante ad un dipendente inserito in una organizzazione del lavoro per turni, che si assenta (a titolo di ferie o altro), per l’appunto, in un giorno di festività infrasettimanale in cui è prevista la sua prestazione lavorativa.

L’Agenzia ribadisce che, qualora il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi, lo stesso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.

Quindi, nel caso di specie, la giornata festiva infrasettimanale, per il lavoratore turnista, deve essere considerata lavorativa a tutti gli effetti.

D’altra parte, se il lavoratore in tale giornata non rende la prestazione, la sua assenza va giustificata facendo ricorso ad uno dei diversi istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, per cui il lavoratore potrà assentarsi per ferie, ma anche per malattia, ecc.

Conseguentemente, se il lavoratore turnista si assenta per ferie o per altra legittima causa di assenza nella giornata di festività infrasettimanale in cui era programmata la sua prestazione, non gli potrà essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale, perché questa per il turnista deve considerarsi lavorativa.

Premesso quanto sopra, l’Aran coglie l’occasione per evidenziare che la giurisprudenza della Cassazione (sentt. n. 8458/2010, n. 2888/2012, n. 22799/2012, n. 13558/2014 n. 18942/2016 e ordinanza n.7790 del 3.4.2014) e quella di merito di merito (sent. n. 949/2011 della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Firenze, sent. del 3.10.2013 del Tribunale di Napoli e sent. Del Tribunale di Napoli n. 2400/2016 del 16.3.2016), hanno confermato che, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turno, al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, spetta solo la maggiorazione della retribuzione prevista dal CCNL, con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso, anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta.

RICHIEDICI INFORMAZIONI

La prima consulenza è sempre gratuita

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti

Consulenza del lavoro
3 Ottobre 2022
Consulenza del lavoro Consulenza giuridica Lo sai che? Pubblica Amministrazione
29 Aprile 2022
Consulenza del lavoro
25 Gennaio 2022
Consulenza del lavoro
3 Dicembre 2021
Consulenza del lavoro
27 Ottobre 2021
Consulenza del lavoro
6 Ottobre 2021