DIPENDENTI PUBBLICI: ACCREDITO FIGURATIVO PER MATERNITÀ

L’INPS, con messaggio n. 4988 del 12 dicembre 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di accredito figurativo per maternità ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2001.

Il citato articolo del Testo Unico sulla maternità e paternità prevede, in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità, di cui agli artt. 16 e 17 dello stesso decreto legislativo, per eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere all’atto della domanda di accredito almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

In tal caso la contribuzione figurativa è accreditata secondo le diposizioni di cui all’art. 8 della Legge n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento da riconoscere.

Chiarisce a tal proposito l’Istituto che tale condizione è soddisfatta soltanto se il periodo non sia già coperto da altra tipologia di contribuzione per cui l’istanza di accredito figurativo presuppone sempre una preventiva consultazione delle banche dati per accertare che il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità non sia già coperto da altra contribuzione.

Qualora, però, il periodo in questione sia solo parzialmente coperto da altra contribuzione in un altro fondo – a titolo esemplificativo nel FPLD – l’INPS prima di procedere all’accredito della contribuzione figurativa nella gestione pubblica, accerterà se l’assenza di contribuzione figurativa per maternità nel fondo privato derivi da un mancato accredito della stessa ovvero non vi era titolo all’accredito in quanto il precedente rapporto di lavoro era estinto.

Se a seguito della verifica sia accertata l’inesistenza di un rapporto di lavoro, la Sede potrà procedere al riconoscimento dell’evento maternità nella gestione pubblica mediante accredito figurativo ex art. 25, D.Lgs. n. 151/2001, per i soli periodi non coincidenti con quelli coperti da altra contribuzione (figurativa o effettiva) presso altri fondi.

Nel caso in cui, invece, il periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità sia coperto anche parzialmente da contribuzione e si accerti che l’evento maternità si colloca all’interno di un rapporto di lavoro, non sarà riconosciuto nella gestione pubblica, anche se non vi è copertura figurativa nel fondo privato.19

In quest’ultimo caso – conclude il messaggio INPS – l’accredito va richiesto nel fondo in cui la dipendente era a suo tempo iscritta in costanza di rapporto di lavoro.

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