ENTI LOCALI: SI’ AI SINGOLI VOLONTARI CHE VANNO ASSICURATI

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 26/2017, si è pronunciata su una questione proposta dalla Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia concerne il possibile contrasto interpretativo emerso in merito alla possibilità di un Ente Locale di poter far ricorso a prestazioni di singoli volontari senza l’interposizione delle organizzazioni di volontariato.

Il tutto è partito da un quesito posto da un Comune il quale aveva chiesto se fosse possibile procedere, previa adozione di regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune, alla stipula di apposite polizze assicurative contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto di regolamento nonché per la responsabilità verso terzi, con oneri a proprio carico, in considerazione del fatto che molto spesso singoli chiedevano di poter prestare servizio volontario a titolo individuale a favore del Comune in diversi ambiti di attività.

Per la Corte, la ratio iuris sottesa alla disciplina delle attività di volontariato contenuta nel Codice del Terzo settore è estensibile anche agli EE.LL. che intendano sostenere attivamente la partecipazione libera di singoli volontari in attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale.

L’assenza di una normativa che assicuri il rispetto di alcune condizioni essenziali per garantire ai volontari una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri dell’Occasionalità, accessorietà e totale gratuità richiede, tuttavia, l’adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore.

A tal fine, è stato stabilito che:

  • sia istituito un apposito registro dei volontari;
  • il regolamento dell’ente assicuri che i requisiti soggettivi previsti per l’iscrizione nel registro dei volontari non abbiano carattere discriminatorio e i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti siano finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi;
  • le modalità di cancellazione dal registro garantiscano ai singoli volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata e non abbiano carattere sanzionatorio, stante l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari;
  • ai volontari non sia imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività.

Dal canto suo l’Ente deve:

  • vigilare costantemente sull’incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale;
  • comunicare preventivamente al volontario i rischi connessi all’attività di volontariato ed ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, così che questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;
  • prevedere la copertura finanziaria per la copertura assicurativa negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio.

In definitiva, la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale”.

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