INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E PART-TIME VERTICALE

L’ARAN, con un orientamento applicativo del 15 maggio 2018 ha chiarito la questione relativa al diritto al riconoscimento di indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.

L’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni ha ricordato che sul riproporzionamento dell’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f) e d i), del CCNL dell’1.4.1999, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono già state fornite in passato indicazioni (vedi RAL_1620 del 2013).

In tale occasione, infatti, fu chiarito che la regola fondamentale in materia è quella del riproporzionamento del trattamento economico, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, sancita espressamente dall’art. 6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000.

Trattandosi, quindi, di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL esso riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche dell’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.36 del CCNL del 22.1.2004  e, poi, dall’art.7 del CCNL del 9.5.2006.

In tale occasione era stato sottolineato che un diverso comportamento (di erogazione piena del compenso) potrebbe risultare del tutto ingiustificato e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività che giustificano l’erogazione del compenso.

Anche se la questione affrontata recentemente è relativa al part-time verticale, non cambia l’indirizzo dell’Agenzia le quale sostiene che anche nel caso di specie trova, ugualmente, applicazione la norma di cui all’art.6, comma 9, del CCNL del 14.9.2000, secondo cui il trattamento economico del personale in regime di tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa svolta ed in tale regola del riproporzionamento rientra anche l’indennità di cui art. 17, comma 2, lett.i), del CCNL dell’1.4.1999.

Tuttavia in questo caso l’ARAN si è spinta a fare alcuni esempi:

  1. nel caso in cui l’ammontare dell’indennità sia fissata in € 1200 annui e sia erogata con cadenza annuale, in presenza di un lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione lavorativa prevista per soli sei mesi all’anno, incaricato di specifiche responsabilità, allo stesso potrà essere riconosciuto un importo pari a € 600 (1/2 di € 1200);
  2. qualora l’ammontare della indennità sia sempre pari ad € 1200 e sia erogata su base mensile (€ 100 mensili), al lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione lavorativa prevista per soli sei mesi all’anno, sarà riconosciuto sempre un importo dell’indennità pari a € 600 (100 x 6 mesi);
  3. fermo restando l’importo annuo dell’indennità (€ 1200), nel caso in cui la stessa sia erogata con periodicità mensile (€ 100 mensili), per un lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione lavorativa articolata su soli due giorni nell’ambito di una settimana lavorativa di 5 giorni (settimana corta), al suddetto lavoratore sarà corrisposto un importo della suddetta indennità pari a € 40 (2/5 di € 100).

Conclude l’orientamento sottolineando che la regola del riproporzionamento non può non trovare applicazione anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto, dato che questo, come è noto, è caratterizzato da una distribuzione dell’orario di lavoro risultante da una combinazione dei diversi tipi orizzontali e verticali.

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