LSU RETRIBUITI COME I DIPENDENTI SE INSERITI NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA PA
In tema di occupazione di lavori socialmente utili (LSU) o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell’organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’’Amministrazione.
Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17101 dell’11 luglio 2017) a proposito di una LSU che aveva svolto mansioni in palese divergenza rispetto a quelle dedotte nel progetto per i lavori socialmente utili.
La lavoratrice, infatti, era stata utilizzata per coprire vacanze di organico per lavoro ordinario del personale amministrativo, cosa vietata nel progetto.
Per gli Ermellini, qualora la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto, il requisito formale non può prevalere su quello sostanziale e, in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non si può invocare la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti: in tal caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall’art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dalla Cassazione (ex plurimis: sentt. n. 12749/2008, n. 20009/2005, n. 1639/2012, n. 991/2016, n. 23645/2016, n. 3384/2017).