Misure straordinarie per il contenimento del contagio da Covid-19 – DPCM 11.03.2020
Il DPCM del 11/03/2020 prevede ulteriori misure straordinarie per il contenimento del contagio da Covid-19 attraverso la chiusura di tutte le attività caratterizzate da assembramenti di persone. Questo ha efficacia dal 12 al 25 marzo (tali disposizioni sono poi state successivamente prorogate fino al 3 maggio).
Il decreto prevede che:
- sono sospese le attività commerciali al DETTAGLIO fatta eccezione per le attività di vendita di beni di prima necessità ricompresi nell’allegato 1
- sono sospesi i servizi di ristorazione, escluse le mense e i catering continuativi su base contrattuale. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio. Restano garantite le attività di bar e ristorazione collocati nelle aree di rifornimento carburante
- sono sospese le attività di servizio alla persona (parrucchieri, estetisti……) ad eccezione di quelle ricomprese nell’allegato 2: lavanderie e servizi di pompe funebri
- sono sospesi i mercati ad eccezione di quelli rivolti alla vendita di alimentari
- restano garantite le attività del settore agricolo zootecnico di trasformazione agro alimentare
- restano garantiti i servizi professionali, bancari, assicurativi e finanziari a supporto della filiera produttiva
Rimangono valide, anche per le attività non soggette a chiusura, tutte le prescrizioni igienico sanitarie di tutela della salute pubblica.
Si riporta il testo connettente l’allegato 1 al decreto con la lista delle attività escluse dalla sospensione.