NEL PUBBLICO IMPIEGO IL SINGOLO COMPONENTE DELLA RSU NON PUO’ INDIRE L’ASSEMBLEA COME NEL PRIVATO

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3095 dell’8 febbraio 2018, ha affermato che nel pubblico impiego il singolo componente della RSU non può indire l’assemblea come nel privato.

Il tutto è nato a seguito di un rifiuto dell’utilizzo della sala sindacale per lo svolgimento di un’assemblea indetta ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 300/1970, da parte di una ASL, ad un rappresentante in seno alle RSU.

Per l’azienda, infatti, il singolo componente della RSU non era legittimato ad indire l’assemblea.

Evidenzia la Cassazione che il D.Lgs. n. 165/2001 detta agli artt. 42 e 43 disposizioni volte a disciplinare, in relazione ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, sia l’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, sia la rappresentatività ai fini della contrattazione.

Più nello specifico, l’art. 42, pur richiamando le tutele previste dalla Legge n. 300/1970, obbliga le Amministrazioni ad osservare «le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva», disposizioni che regolano la materia in termini diversi rispetto al settore privato.

La norma – si legge nella sentenza – oltre a prevedere il potere delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione ex art. 43 di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, disciplina ai commi da 4 a 10 «l’organismo di rappresentanza unitaria del personale» e, pur demandando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento, detta principi generali che valgono come limiti esterni alla contrattazione, prevedendo un sistema elettivo basato sul criterio proporzionale puro (a differenza di quello previsto dall’accordo interconfederale del 20.12.1993 che riserva un terzo dei seggi alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo) e stabilendo, inoltre, che alla competizione devono essere ammesse a partecipare anche le organizzazioni sindacali che non abbiano i requisiti di cui all’art. 43, purché siano dotate di un proprio statuto ed abbiano aderito «agli accordi e ai contratti collettivi che disciplinano l’elezione e il funzionamento dell’organismo».

Si tratta, quindi, di un sistema che garantisce una rappresentanza sindacale il più possibile pluralista e che si differenzia, sotto diversi aspetti, dalla disciplina dettata dalla legge e dalle parti collettive per il settore privato.

Inoltre, nel caso di specie occorre tener presente che sono intervenuti anche l’Accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7/8/1998 e il C.C.N. quadro  (CCNQ) di pari data sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, che dettano un’analitica disciplina dei compiti e delle funzioni delle RSU, dei rapporti fra associazioni sindacali ed RSU, delle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti ai lavoratori, ai dirigenti sindacali ed alle organizzazioni.

Nel quadro generale delineato dal D.Lgs. n. 165/2001 e dagli accordi suddetti, si innesta la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva dei singoli comparti.

Quindi, concludono gli Ermellini, si tratta di un sistema di fonti normative e contrattuali diverso da quello che regola la stessa materia per il lavoro privato, sicché non rileva nella fattispecie il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13978 del 6/6/2017, che ha interpretato l’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, affermando che gli artt. 4 e 5 dello stesso riconoscono il diritto di indire l’assemblea, di cui all’art. 20 della Legge n. 300/1970, non solo alla RSU considerata collegialmente ma anche a ciascun componente.

L’accordo Interconfederale del 1993, in definitiva, non si applica all’impiego pubblico contrattualizzato, nel cui ambito anche la disciplina del diritto di assemblea è dettata dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, il CCNQ è stato interpretato dalla contrattazione dei diversi comparti che ha espressamente previsto che il potere di indire l’assemblea deve essere esercitato «dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, c. 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998» (art. 2 CCNL 20.9.2001 per il comparto Sanità; art. 12 CCNL 28.5.2004 per il comparto Agenzie Fiscali; art. 2 CCNL 16.5.2001 per il comparto Ministeri; art. 8 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della Scuola) o dalla «RSU a maggioranza dei suoi componenti» ( art. 25 del CCNL 27.1.2005 per il comparto Università) o ancora dalla RSU, senza ulteriori specificazioni e, quindi, inteso come organismo unitario (art. 12 del CCNL 17.5.2004 per il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

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