P.A.: MOBILITA’ DOPO 3 ANNI
Il Consiglio dei Ministri, il 9 giugno 2021, ha approvato il decreto-legge n. 80, recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il quale contiene anche disposizioni in materia di personale.
In questa sede vogliamo prendere in considerazione in particolare l’art. 3, che al comma 7 apporta alcune modifiche alla previgente disciplina:
- in modifica all’art. 30 del d.l. 165/2001, si stabilisce che non è più necessario il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza alla mobilità del proprio dipendente (c.d. “nulla osta”);
- permane la necessità del consenso della P.A. di appartenenza in tre casi, di cui in particolare in caso si tratti di personale assunto da meno di tre anni.
Lo stesso articolo, solleva qualche problematica interpretativa, poiché l’art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 stabiliva che <<i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.>>. Il d.l. 80/2021 , dunque, ritenendo possibile applicare il nulla osta al personale assunto da meno di tre anni, pare non essere in linea con quanto previsto dal suddetto art. 35. Una possibile via interpretativa potrebbe essere quella di sostenere che destinatari dell’obbligo di permanenza siano esclusivamente i “vincitori di contratti”, mentre per gli altri dipendenti basterebbe aver lavorato almeno tre anni nell’ente dal quale vogliono trasferirsi; tuttavia sembra più verosimile che le due norme siano semplicemente in contrasto tra loro e, essendo il d.l. 80/2021 intervenuto sulla medesima materia del d.l. previgente, il più recente sarebbe in grado di abrogare implicitamente il più risalente. Cade, perciò, l’obbligo di permanere per cinque anni nella prima sede di destinazione successiva ai concorsi, sostituito da un termine minimo di permanenza di tre anni ai fini della mobilità.
Il triennio di permanenza obbligatoria vale per tutti i dipendenti, a prescindere dal metodo di assunzione, inclusa la mobilità in entrata.