Pari opportunità nelle procedure di gara
Arriva dal D.L. 77/2021 un segnale per pari opportunità e questioni giovanili anche se interessa direttamente le sole procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr. L’art. 47 del Decreto Semplificazioni pone a carico delle aziende partecipanti o affidatarie di appalti pubblici riconducibili ai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 e al Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al D.L. 59/2021, l’obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile in forza, con modalità diverse a seconda delle dimensioni occupazionali. Le stazioni appaltanti dovranno inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole che stabiliscano criteri volti a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e di donne di qualsiasi età. Le clausole potranno non essere inserite o la percentuale di dette assunzioni potrà essere inferiore al 30% quando l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi, che dovranno essere puntualmente indicati e motivati, ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.