PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI CON DURATA STANDARD SE FRUITO PER L’INTERA GIORNATA

L’art. 32 del CCNL Comparto Funzioni Centrali prevede che al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari.

I suddetti permessi orari retribuiti:

  1. non riducono le ferie;
  2. non sono fruibili per frazione di ora;
  3. sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  4. non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  5. possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
  6. sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L’ARAN, con nota dell’11 giugno 2018, ha risposto a richieste di chiarimento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con specifico riferimento alla succitata lettera e) ha specificato che in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa la riduzione del monte ore sarà sempre di 6 ore (durata convenzionale) anche in caso di giornata lavorativa con orario di 7 ore e 12 minuti.

Per l’Agenzia tale previsione vale a:

  • giustificare l’assenza senza che ciò faccia sorgere un debito o un credito orario a carico del dipendente, per la differenza intercorrente tra le 6 ore e l’orario teoricamente dovuto;
  • diminuire il monte dei permessi spettanti di una durata standard, pur in presenza di diversi modelli di orari che prevedano durate giornaliere inferiori o superiori alle 6 ore.

Chiaramente tale interpretazione vale anche per gli altri CCNL che prevedono la stessa dicitura con riferimento ai permessi in questione e quindi anche per il CCNL del Comparto Funzioni Locali.

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