RIPROPORZIONAMENTO DEI PERMESSI EX LEGE 104/92 NEL PUBBLICO IMPIEGO

In data 7 agosto 2018 l’INPS, con messaggio n. 3114, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi ex lege 104/1992 per i soggetti che lavorano con contratto part-time verticale, orizzontale e misto.

Tuttavia alcuni dei chiarimenti forniti sono in contrasto con gli orientamenti dell’Aran per cui si ritiene opportuno analizzare la questione.

Part-time verticale con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese

In caso di part-time verticale con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, l’INPS ha ricordato che la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile

dal lavoratore part-time

————————————————————————–   x 3 (giorni di permesso teorici)

orario medio settimanale teoricamente eseguibile

a tempo pieno

 

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Esempio

Dipendente in part-time verticale con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 36 ore

(18/36) X 3= 1,50 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione pari allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

 

Tale modalità di calcolo è diversa da quella di cui alla circolare INPS n. 133/2000 fino ad ora utilizzata per il calcolo in questione, richiamata, peraltro, dall’Aran nei suoi orientamenti applicativi.

Infatti tale circolare specificava, nel caso di specie, di procedere con la seguente proporzione:

x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)

Quindi, in caso di part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese era il numero dei giorni di permesso spettanti che andava  ridimensionato proporzionalmente per cui nel suddetto esempio, qualora il lavoratore lavori per 2 giorni alla settimana su 9 ore il calcolo sarebbe stato il seguente:

x : 8 = 3 : 27

x = 24 : 27;

x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).

Nell’esempio riportato non si avrebbe, quindi, nessuna differenza dall’applicare l’attuale calcolo di cui al messaggio n. 3114/18 o la formula di cui alla circolare n. 133/2000.

Ma se le 18 ore settimanali fossero distribuite su 4 giorni a settimane le cose cambierebbero.

Ed infatti con la nuova formula il lavoratore avrebbe sempre diritto ad 1 solo giorno al mese di permesso ex lege 104/1992 mentre con la formula della circolare 133/2000 avrebbe diritto a 2 giorni al mese

Esempio

x : 16 = 3 : 27

x = 48 : 27 = 1,77 arrotondabile a 2

 

E’ chiara a questo punto la differenza in quanto con l’attuale calcolo di cui al messaggio n. 3114/18 le giornate fruibili sarebbero 2 nel mese mentre, con la formula di cui alla circolare n. 133/2000 il dipendente potrebbe fruire di 1 solo giorno al mese.

Part-time orizzontale

Sempre il recente messaggio INPS fornisce la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time orizzontale ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile

dal lavoratore part-time

———————————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici)

numero medio dei giorni (o turni)

lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno

 

In caso di lavoratore con part-time che effettua n. 28,80 ore alla settimana su un 6 giorni lavorativi alla settimana il risultato sarebbe pari a 14,41 ore

(28,80/6) x 3 = 14,41

L’Aran nei suoi orientamenti applicativi ha detto che, nel caso di specie, occorre rapportare ad ore le 3 giornate lavorative in tempo parziale orizzontale per cui nel suddetto esempio il lavoratore avrebbe diritto a 28,80/36 di 18 ore e, quindi, sempre 14,41 ore.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, emerge una differenza di calcolo che potrebbe sussistere nel caso di lavoro part-time verticale con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese per cui si auspica un chiarimento dell’Aran.

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