Fruizione per l’intera giornata lavorativa di permessi per visite e terapie

L’Aran è recentemente intervenuta per fornire chiarimenti in merito alla fruizione per l’intera giornata lavorativa dei permessi per visite e terapie.

L’art. 35 del nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali prevede, infatti, che ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse, inoltre:

  1. sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
  2. non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

Il comma 5 del citato articolo prevede che i permessi orari in questione possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa e, in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Proprio con riferimento al suddetto comma 5, art. 35, del nuovo CCNL, con nota dell’11 giugno 2018, l’ARAN, nel rispondere a richieste di chiarimento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha specificato che in caso di fruizione per l’intera giornata lavorativa dei permessi orari la riduzione del monte ore annuo sarà pari alla durata della giornata lavorativa che il dipendente avrebbe dovuto effettuare.

Pertanto – continua la nota – qualora questi usufruisca del permesso in una giornata con orario di lavoro di 9 ore, la riduzione sarà pari a 9 ore per cui, non trattandosi di un diritto riconosciuto a giornata, è possibile che il plafond spettante si esaurisca nell’arco di due sole giornate da 9 ore ciascuna.

Inoltre, viene chiarito che per tali due assenze fruite per l’intera giornata operano sia la decurtazione del trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza che il conteggio ai fini del periodo di comporto.

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