REPERIBILITÀ DI AGENTE ESONERATO DAL SERVIZIO ESTERNO
E’ stato chiesto all’ARAN se è possibile inserire in un servizio di reperibilità agenti della polizia locale che, a causa di patologie formalmente riconosciute, sono stati esonerati dallo svolgimento di servizi esterni e possono essere adibiti solo a servizi amministrativi interni.
L’Agenzia, con orientamento applicativo RAL_1969 del 9.4.2018, ha fatto presente che la questione va valutata sempre con riferimento al caso specifico in quanto l’Ente dovrà valutare se la patologia dichiarata dal dipendente e debitamente supportata da certificazione medica, sia effettivamente inconciliabile con un servizio di reperibilità, in considerazione della circostanza che lo stesso può comportare lo svolgimento di servizi esterni.
A tal proposito viene rammentato che durante il servizio di reperibilità, ai sensi dell’art.23 del CCNL del 14.9.2000, il dipendente può essere anche chiamato a rendere la propria effettiva prestazione lavorativa per cui, ai fini dell’inserimento in turni di reperibilità del lavoratore esonerato dallo svolgimento di servizi esterni, l’ente dovrebbe sempre preventivamente valutare i contenuti e le modalità, sia geografiche (interno o esterno) che di durata temporale, delle attività che lo stesso potrebbe essere chiamato a rendere effettivamente.
Qualora emerga che le eventuali prestazioni lavorative si identifichino in servizi esterni e, quindi, non siano compatibili con i contenuti della patologia certificata, l’ente non dovrebbe inserire il lavoratore nel servizio di reperibilità perché altrimenti lo collocherebbe in reperibilità già sapendo che lo stesso non potrebbe rendere le prestazioni richieste, perché in contrasto con il suo stato di salute.
Ad ogni modo si rammenta che l’art. 24 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 prevede che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, possa essere istituito il servizio di pronta reperibilità che è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno.
L’importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
In caso di chiamata è previsto che l’interessato raggiunga il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
I dipendenti non possono, comunque essere messi in reperibilità per più di 6 volte in un mese, salvo diversa previsione della contrattazione integrativa che può elevare anche la misura dell’indennità fino ad un massimo di 13 €.
L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato, è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%.
Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, ma nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l’orario ordinario di lavoro previsto.
La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
In caso di chiamata, invece, le ore di lavoro prestate vanno retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, o con equivalente recupero orario.
In caso di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, al lavoratore spetta – ex art. 24, comma 1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 – la retribuzione giornaliera maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo