ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO: LE GIUSTIFICAZIONI E LA LORO VALUTAZIONE

In data 31 ottobre 2017 l’INPS è tornato sulla questione relativa alle attività che i suoi medici devono svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, a seguito di assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.

Posto che, nel caso di specie, il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, facendo seguito ai suoi precedenti messaggi n. 3265/2017 e n. 3384/2017, l’Istituto ha precisato, con riferimento alla valutazione degli eventuali giustificativi prodotti dal lavoratore pubblico, nonché alle modalità di registrazione e comunicazione al lavoratore ed al datore di lavoro pubblico di tali valutazioni, quanto segue.02

I medici dovranno annotare le valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare.

Il suddetto modello sarà consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale, ovvero spedito al suo domicilio in un secondo momento.

Qualora il lavoratore:

  1. produca una documentazione di tipo amministrativo;
  2. produca una documentazione di tipo sanitario, dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità (es. visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza);
  3. non produca alcun documento giustificativo;

nel suddetto modello sarà valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore stesso.

Spetterà al datore di lavoro pubblico valutare la giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti ed atti a sua disposizione e non noti invece all’Inps, fermo restando che l’Amministrazione potrà richiedere al CML competente, ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione, dopo aver ricevuto le giustificazioni dal lavoratore.

Nel caso in cui, invece, il dipendente pubblico produca documenti giustificativi sanitari, il cui esame permetta di giustificare l’assenza dal domicilio, nel modello sarà valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione esprimerà tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.

Inoltre, in attesa del rilascio in produzione di aggiornamenti procedurali che consentiranno di comunicare tali informazioni al datore di lavoro del Polo Unico in via automatizzata attraverso il Portale delle aziende, le suddette informazioni perverranno al datore di lavoro per il tramite del lavoratore che gli dovrà consegnare copia del citato modello con le relative annotazioni.

Infine – specifica il messaggio INPS n. 4282/2017 – qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico ma si registrerà, invece l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.

RICHIEDICI INFORMAZIONI

La prima consulenza è sempre gratuita

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti

Consulenza del lavoro
3 Ottobre 2022
Consulenza del lavoro Consulenza giuridica Lo sai che? Pubblica Amministrazione
29 Aprile 2022
Consulenza del lavoro
25 Gennaio 2022
Consulenza del lavoro
3 Dicembre 2021
Consulenza del lavoro
27 Ottobre 2021
Consulenza del lavoro
6 Ottobre 2021