DAL 13 GENNAIO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LE VISITE FISCALI E LE FASCE DI REPERIBILITA’

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Il Decreto entrerà in vigore il prossimo 13 gennaio e conferma che la visita fiscale può essere effettuata su richiesta dell’Amministrazione all’INPS o su iniziativa dell’Istituto stesso e che può essere fatta con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rimangono fissate come in passato (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e l’obbligo di reperibilità continuerà a sussistere anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Cambiano in parte le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per cui dal 13 gennaio 2017 saranno esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza sarà riconducibile a:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il decreto prevede, inoltre, l’obbligo per i dipendenti pubblici di comunicare preventivamente all’Amministrazione presso cui prestano servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi, e l’Amministrazione, dal canto suo, dovrà darne tempestiva comunicazione all’INPS.

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, sarà data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta ed il dipendente sarà invitato a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’Istituto.

Il dipendente potrà non accettare l’esito della visita fiscale ma, in tal caso, il medico annoterà sul verbale il manifestato dissenso che va sottoscritto dal dipendente il quale sarà contestualmente invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS per il giudizio definitivo.

Infine è previsto che, ai fini della ripresa dell’attività lavorativa per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente sarà tenuto a richiedere un certificato sostitutivo che dovrà essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

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