EE.LL.: LE NUOVE ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI

L’art. 35 del CCNL Comparto Funzioni Locali disciplina le assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che costituiscono una novità non di poco rilievo.

Il tutto parte dall’art. 55 septies, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2013, il quale prevede che, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso va giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

A suo tempo la Funzione Pubblica aveva cercato di regolamentare l’istituto con circolare n. 2/2014 ma il TAR Lazio, con sentenza n. 5714/2015, l’aveva annullata ritenendola illegittima in quanto la materia doveva trovare il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che imponevano modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.

Conseguentemente con il rinnovo contrattuale si è dovuto provvede a disciplinare tale istituto per cui, in pratica, adesso il contratto riconosce, ai dipendenti 18 ore annue – comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro – per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

I permessi in questione sono assimilabili alle assenze per malattia ai fini del comporto e, a tal fine, sei ore di permesso corrisponderanno convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

I permessi orari in questione:

  • saranno incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative (a titolo meramente esemplificativo non sarebbero quindi compatibili con i permessi ex lege n. 104 fruibili ad ore, con il congedo parentale fruibile ad ore e neanche con i c.d. permessi per allattamento);
  • non saranno assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

I permessi orari di cui trattasi potranno essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa ed in tal caso:

  • l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente verrà computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;
  • il trattamento economico accessorio sarà decurtato così come avviene per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Inoltre, è previsto che in caso di part-time le ore di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche e esami diagnostici siano riproporzionate.

Per poter fruire dei permessi il lavoratore dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno tre giorni e, solo nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda potrà essere presenta anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intenderà fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

Proprio nel rispetto dell’art. 55 septies citato il CCNL ha previsto che l’assenza debba essere giustificata mediante attestazione di presenza, con indicazione anche dell’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che svolgeranno la visita o la prestazione.

Tale attestazione sarà inoltrata all’ente dal dipendente oppure trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Qualora vi sia anche concomitanza con la situazione di incapacità lavorativa o qualora l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, l’assenza dovrà essere imputata a malattia – con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico – e ci vorrà una doppia giustificazione.

Infatti, in tal caso il lavoratore dovrà produrre:

  • l’attestazione telematica di malattia del medico curante;
  • l’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che avranno svolto la visita o la prestazione, la quale servirà anche in caso di controllo medico legale.

Per patologie che implichino periodiche e/o lunghe terapie che comportino incapacità al lavoro, il contratto riconosce la possibilità al dipendente di presentare un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti.

Tale certificazione dovrà essere presentata all’ente prima dell’inizio della terapia con il calendario, se sussistente, ma dovrà comunque seguire la presentazione delle attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione sia somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Chiaramente per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente potrà fruire, in alternativa ai permessi di cui all’art. 35 del nuovo CCNL, di:

  • permessi brevi a recupero;
  • permessi per motivi familiari e personali;
  • riposi connessi alla banca delle ore;
  • dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

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Comments
  • Marco Di Pierro ha detto:

    Il testo definitivo del CCNL Funzioni Locali richiede (art.35 comma 12) la presentazione della sola attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata per imputare alla malattia e giustificare i giorni di assenza per visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e o delle terapie
    http://www.aranagenzia.it/attachments/article/9014/CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018_Definitivo_Sito.pdf

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