CONTRATTI A TERMINE NELLA PA: COSA È CAMBIATO CON IL DECRETO DIGNITÀ?

Sempre più spesso ci viene chiesto cosa è cambiato per i contratti a termine nella PA a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 12 luglio 2018) convertito in legge con modificazione dalla Legge n. 96 del 9 agosto 2018.

In realtà nulla è cambiato rispetto al passato in quanto il Legislatore, all’art. 1, comma 3 del Decreto, ha previsto che le modifiche:

  • alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;
  • alla disciplina della somministrazione di lavoro;
  • relative all’indennità di licenziamento ingiustificato ed all’incremento della contribuzione nel contratto a tempo determinato;

non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nella Pubblica Amministrazione, quindi, continua ad applicarsi la disciplina speciale vigente, disciplinata dall’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, il quale chiarisce, peraltro, che i contratti a termine possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

In realtà lo stesso art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), ovvero al personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Il suddetto richiamo agli articoli 19 e seguenti del c.d. Testo Unico dei contratti potrebbe trarre in inganno in quanto l’attuale articolo 19 prevede la possibilità che il contratto a tempo determinato abbia una durata superiore a dodici mesi solo in presenza di:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

e che la durata massima non possa eccedere i ventiquattro mesi.

Mentre non ci sono problemi per le causali in quanto, come già evidenziato, l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001  prevede che i contratti a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale per cui è necessaria sempre una causale, qualche problema c’è per la durata massima.

Infatti, dovendosi continuare ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità, se ne deduce che la durata dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione può essere ancora pari a 36 mesi.

Sicuramente il Legislatore avrebbe evitato problemi interpretativi con una norma apposita, magari inserita nel D.Lgs. n. 81/2015, con efficacia limitata alla sola PA e non ammettendo la possibilità che – come specificato da alcuni commentatori – “una norma abrogata, il cui testo viene riscritto dalla successiva, produca comunque effetti, nel testo antecedente alla modifica, per una parte dei destinatari”.

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