ENTRO IL 15 SETTEMBRE INVIO TELEMATICO DEL MONITORAGGIO SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Con la nota congiunta Anpal, Ministero del Lavoro e Funzione Pubblica, prot. n. 7571 del 10 luglio 2018, è stato chiarito che le Amministrazioni Pubbliche chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio che non abbiano provveduto alla compilazione del prospetto informativo entro il 28 febbraio 2018, sono tenute a inviare il “prospetto informativo”, a prescindere dalla modifica della situazione occupazionale, entro il 15 settembre 2018, assumendo a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017.

Inoltre, le Amministrazioni Pubbliche con scopertura delle quote di riserva dovranno trasmettere – tramite procedura telematica – il modello di comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva entro il 15 settembre  2018, utilizzando un applicativo – accessibile dal portale del Ministero del Lavoro – che permette di comunicare, per l’appunto, i tempi e le modalità di copertura della quota di riserva di cui agli articoli 3 e/o 18 della Legge 68/1999.

L’accesso all’applicativo può essere effettuato da tutti i delegati ad operare di una qualsiasi datore pubblico in possesso delle credenziali di accesso ClicLavoro o SPID.

Le amministrazioni pubbliche che non hanno provveduto alla compilazione del prospetto informativo entro il 28 febbraio 2018 potranno effettuare, entro il predetto termine del 15 settembre 2018, sia l’invio del prospetto informativo sia la trasmissione del modello di comunicazione.

Con la trasmissione informatica del modello di comunicazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche saranno assolti simultaneamente gli obblighi di invio al servizio inserimento lavorativo territorialmente competente e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad ogni modo le amministrazioni dovranno specificare:

  • modalità di copertura;
  • numero di unità;
  • tempi;

ed avranno a diposizione diverse opzioni di selezione, da scegliere a seconda della qualifica professionale da reclutare.

Per ogni opzione di selezione dovrà essere indicato il numero di unità dei soggetti appartenenti alle categorie protette che si intende reclutare con la modalità prescelta ed il tempo di copertura della quota.

Il modulo prevede una prima sezione relativa alla copertura della quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 (soggetti con disabilità) ed in tal caso, in particolare per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo le informazioni da fornire sono le seguenti, a seconda delle modalità con cui si assolve all’obbligo:

  1. richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento: occorre indicare il numero delle unità e la data della richiesta al Centro per l’impiego territorialmente competente;
  2. convenzione ex art. 11 legge 68/1999: occorre indicare il numero delle unità, la data di trasmissione dello schema di convenzione e la data effettiva/prevista di stipula della convenzione.

Per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo le informazioni da fornire sono le seguenti.

Nel caso di selezione della modalità:

  1. bando di concorso: occorre indicare la data effettiva/prevista di pubblicazione del bando di concorso;
  2. convenzione ex art. 11 legge 68/1999: occorre indicare il numero delle unità, la data di trasmissione dello schema di convenzione e la data effettiva/prevista di stipula della convenzione, fermo restando che, nella circostanza, le amministrazioni, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, dovranno garantire il principio dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso.

Con riferimento alla copertura della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo le modalità di copertura sono le seguenti:

  1. richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
  2. chiamata diretta (nel solo caso di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, degli orfani o in alternativa dei coniugi superstiti dei morti per fatto di lavoro, dei testimoni di giustizia).

Per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo le modalità di copertura sono le seguenti:

  1. bando di concorso.
  2. chiamata diretta (nel solo caso di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, degli orfani o in alternativa dei coniugi superstiti dei morti per fatto di lavoro, dei testimoni di giustizia) per i soli Ministeri per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all’ottavo livello retributivo ovvero, secondo l’attuale sistema di classificazione professionale, fino ai profili professionali dell’Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Per le altre amministrazioni la modalità di reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo è esclusivamente il Bando di concorso.

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