Il Decreto Rilancio per la Pubblica Amministrazione D.L. n. 34/2020

Il Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, contiene importati novità in relazione all’attività delle pubbliche amministrazioni. Disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l’erogazione di benefici economici, avviati in relazione all’emergenza COVID-19 (art. 264).

Si presentano particolari novità in relazione a:

  1. Lavoro Agile
  2. Procedure concorsuali
  3. Disciplina sperimentale per il reclutamento dei dirigenti
  4. Sospensione dei procedimenti amministrativi
  5. Proroga della validità di atti e documenti
  6. Misure di semplificazione amministrativa
  7. Semplificazioni in materia di organi collegiali

In particolare, tra l’altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020:

  • l’ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione;
  • una riduzione dei termini per l’esercizio dell’autotutela da parte delle Amministrazioni e la sospensione, salvo che per eccezionali ragioni, della possibilità per l’Amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati;
  • semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19.

Con la medesima finalità, sono introdotte a regime:

  • modifiche al dPR 445 del 2000 che rafforzano i controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci presentate dagli interessati ai benefici;
  • modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
  • disposizioni in base alle quali nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione “non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione”. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.

Per quanto riguarda il personale delle PA, il decreto interviene attraverso l’introduzione di alcune semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento. In particolare, si prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, in base a determinate regole (artt. 247 e 249). Analoghe modalità semplificate sono previste per l’VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici che la SNA è stata autorizzata a bandire secondo la normativa vigente (con apposito dPCM) e che dovrà essere indetto entro il 30 giugno 2020 (art. 250, co.1-4).
Inoltre, i concorsi unici per il personale non dirigenziale già banditi al 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L.) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure (art. 248).

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative (artt. 258-260) insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto.

Sul fronte della modernizzazione tecnologica delle PA, si segnala l’istituzione di un un Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020, la cui gestione è affidata al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239). Il Fondo è destinato alla copertura delle spese a favore degli strumenti di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico” a fini istituzionali; di diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche; di erogazione di servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal CAD.
Al fine di sviluppare le attività in materia di prevenzione e tutela informatica e cibernetica, il decreto-legge istituisce entro il Ministero dell’interno direzione generale per lo sviluppo della prevenzione e tutela informatiche è collocata entro il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno (art. 240).

La proroga al 31 luglio 2020 dell’equiparazione del periodo di quarantena alla degenza ospedaliera per i dipendenti pubblici con comprovata disabilità (art. 74);

La modalità di “lavoro agile“, può essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato, per tutta la durata dell’emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. In particolare, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure che limitano la presenza del personale in servizio, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro: a tal fine, ne rivedono l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella predetta forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e non è computato ai fini del raggiungimento del limite di giorni fruibili a titolo di congedo straordinario (pari a 45 giorni annuali) previsto dall’articolo 37, terzo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 nel limite previsto Per tale periodo, inoltre, è escluso
il riconoscimento dell’indennità sostitutiva di mensa (ove prevista).

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