INCARICHI DI COLLABORAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con circolare n. 3 del 23 novembre 2017, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha fornito indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.

Nella stessa circolare viene trattata la questione relativa agli incarichi di collaborazione nel settore pubblico.

A tal proposito si ricorda che il c.d. T.U. dei contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015) aveva stabilito il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che si concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

L’articolo 5, D.Lgs. n. 75/2017, ha modificato l’art 7, D.Lgs. n. 165/2001, introducendo il nuovo comma 5-bis il quale prevede che – dall’1 gennaio 2018 – è vietato per le PP.AA. stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

I contratti posti in essere in violazione della suddetta previsione sono nulli e determinano responsabilità erariale e, nel caso di specie, i dirigenti sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto legislativo ed agli stessi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 non si applica alle Pubbliche Amministrazioni.

La circolare ministeriale conferma che, con la nuova norma, viene data attuazione al divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di co.co.co. caratterizzati dall’eterodirezione della prestazione con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro e tale divieto si applica soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un periodo successivo alla predetta data.

Conseguentemente le amministrazioni pubbliche, in presenza di specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, potranno conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dal Legislatore.

Conclude la Madia specificando che, nell’ambito degli incarichi consentiti, le Amministrazioni potranno sottoscrivere contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di eterorganizzazione vietate all’articolo 7, comma 5 bis, D.Lgs. n. 165/2001, e che rispettino i requisiti dell’articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Fanno eccezione gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali i quali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, titolare di contratti di lavoro flessibile al 31.12.2016, anche a titolo di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzata da eterorganizzazione.

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