INFORTUNIO SUL LAVORO E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Ai sensi del DM 206/2009 erano esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo i dipendenti per i quali l’assenza era etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedevano terapie salvavita;
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali era stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Lo stesso Decreto escludeva, altresì, i dipendenti nei confronti dei quali era stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il nuovo DM 206/2017, in vigore dal 13 gennaio 2018, esclude, invece, dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

A seguito di richiesta di chiarimenti avanzata dalla Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 246 dell’8 febbraio 2018, si è pronunciato in merito all’eliminazione dell’infortunio sul lavoro, tra le cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206.

La Funzione Pubblica ha chiarito che il Decreto in questione disciplina le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, ovvero gli accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell’INPS.

Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l’articolo 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.

Quindi, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati.

D’altra parte – segnala la nota – anche l’INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di eventi. ”

In conclusione, in caso di infortunio sul lavoro, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.

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